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Caso Carige

10/10/2025 17:26

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Caso Carige

La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2025, nelle cause riunite C-777/22 P e C-789/22 P, trae or

La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2025, nelle cause riunite C-777/22 P e C-789/22 P, trae origine dal ricorso presentato daun'azionista di Banca Carige S.p.A., contro le decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) che avevano disposto e successivamente prorogato l’amministrazione straordinaria dell’istituto.

Il Tribunale dell’Unione europea aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione della ricorrente. Contro tale pronuncia, la BCE e la Commissione europea avevano proposto impugnazione.

La Corte di giustizia, confermando in larga parte l’impostazione del Tribunale, ha chiarito che un azionista può essere considerato direttamente e individualmente interessato da un atto dell’Unione qualora esso incida sui diritti connessi alla partecipazione azionaria – come la possibilità di convocare l’assemblea o promuovere azioni di responsabilità – e non soltanto sulla situazione della società. La Corte ha inoltre ribadito che l’interesse ad agire deve persistere fino alla decisione finale, potendo sussistere anche in vista di un’eventuale azione risarcitoria.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che, nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 sul Meccanismo di vigilanza unico, la BCE sia tenuta a rispettare sia il diritto dell’Unione sia il diritto nazionale attuativo delle direttive, nell’ambito del principio di interpretazione conforme. L’argomentazione delle istituzioni – basata sulla presunta assenza di legittimazione dell’azionista e sull’impossibilità, per la BCE, di disapplicare norme nazionali in contrasto con le direttive – è stata respinta.

In conclusione, la pronuncia afferma principi di rilievo:

- la tutela giurisdizionale effettiva degli azionisti nei confronti delle decisioni europee in materia di vigilanza bancaria;

-la delimitazione del potere della BCE in tema di amministrazione straordinaria;

-l’integrazione sistemica tra diritto dell’Unione e diritto nazionale nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

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