Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno chiarito che, in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una richiesta stragiudiziale tempestivamente rivolta al garante. Ciò vale anche quando sia nulla, per violazione della disciplina antitrust, la distinta clausola che esonera la banca dal rispetto dei termini stabiliti dalla medesima disposizione.




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