La rapida evoluzione delle tecnologie emergenti, e in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, sta modificando profondamente il quadro della cybersicurezza, introducendo nuove sfide per la tutela della riservatezza, dell'integrità e della resilienza dei sistemi informatici, con implicazioni particolarmente rilevanti per il settore finanziario.
Secondo la Banca d'Italia, i modelli di IA di ultima generazione sono oggi in grado non solo di individuare vulnerabilità nei software, ma anche di elaborare in tempi molto ridotti le modalità per sfruttarle, abbassando significativamente la soglia di competenze tecniche necessarie per condurre attacchi informatici. Ne consegue una drastica riduzione del tempo che intercorre tra la scoperta di una vulnerabilità e il suo possibile sfruttamento, con un conseguente aumento del rischio di attacchi cyber efficaci.
Questo scenario rischia di ampliare il divario tra capacità offensive e strumenti di difesa, imponendo agli operatori finanziari un rapido adeguamento dei propri sistemi di protezione. In tale contesto, il rafforzamento della resilienza operativa digitale non costituisce soltanto un adempimento regolamentare, ma rappresenta un elemento essenziale per garantire la continuità operativa e l'affidabilità dei servizi finanziari.
Alla luce di tali sviluppi, la Banca d'Italia, in linea con l'approccio della Vigilanza bancaria europea e nel rispetto del quadro delineato dal Digital Operational Resilience Act (DORA), invita gli intermediari vigilati ad adottare con tempestività misure idonee a rafforzare i processi di gestione del rischio cyber e i presìdi di sicurezza, così da accrescere la resilienza operativa e cibernetica delle proprie infrastrutture.
La comunicazione è rivolta ai soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della Banca d'Italia, tra cui banche meno significative e gruppi bancari, Bancoposta, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi per le cripto-attività, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione del risparmio, piattaforme di crowdfunding e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario.




