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Fusioni, acquisizioni e scissioni bancarie: l'EBA definisce le nuove regole europee della CRD6

20/07/2026 11:40

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Fusioni, acquisizioni e scissioni bancarie: l'EBA definisce le nuove regole europee della CRD6

Con il Final Report del 17 luglio 2026, l'Autorità Bancaria Europea traduce in norme tecniche i nuovi poteri di controllo introdotti dalla CRD6 su acq

Con il Final Report del 17 luglio 2026, l'Autorità Bancaria Europea traduce in norme tecniche i nuovi poteri di controllo introdotti dalla CRD6 su acquisizioni, trasferimenti di attività, fusioni e scissioni. Obiettivo dichiarato: superare la frammentazione nazionale e costruire un level playing field europeo. Le bozze passano ora al vaglio della Commissione, del Parlamento e del Consiglio.

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 17 luglio 2026 il Final Report che accompagna due progetti di normativa tecnica — gli standard regolamentari (RTS) e quelli attuativi (ITS) — destinati a dare concreta attuazione a uno dei capitoli più innovativi della CRD6, la Direttiva (UE) 2024/1619 che ha modificato la Capital Requirements Directive (Direttiva 2013/36/UE).

La riforma introduce tre nuovi strumenti di vigilanza prudenziale su quattro tipologie di "operazioni rilevanti" (material operations) compiute da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria (FHC) e miste (MFHC): le acquisizioni di partecipazioni rilevanti, i trasferimenti rilevanti di attività o passività, le fusioni e le scissioni. Fino ad oggi queste operazioni straordinarie erano regolate in modo disomogeneo dai singoli ordinamenti nazionali; l'obiettivo del legislatore europeo è appunto uniformare la disciplina e creare condizioni concorrenziali paritarie in tutta l'Unione.

Il nuovo regime si attiva soltanto al superamento di soglie di rilevanza precise. Per le acquisizioni la soglia è fissata al 15% del capitale ammissibile totale dell'acquirente; per i trasferimenti di attività o passività al 10% del valore complessivo se l'operazione è verso l'esterno del gruppo, e al 15% se resta all'interno del gruppo.

Non tutte le operazioni sono trattate allo stesso modo. Per acquisizioni, fusioni e scissioni è prevista una vera e propria valutazione prudenziale da parte dell'autorità competente; per i trasferimenti rilevanti, invece, è richiesta la sola notifica, senza assessment, con alcune esclusioni (tra cui i crediti deteriorati, gli attivi destinati a cover pool o cartolarizzazione e le operazioni nell'ambito delle procedure di risoluzione).

I progetti di RTS, articolati in quattro capitoli — uno per ciascuna operazione —, stabiliscono la lista minima di informazioni da comunicare, una metodologia di valutazione comune e il processo di notifica e assessment. Per le acquisizioni la valutazione ruota sul mantenimento della conformità ai requisiti prudenziali e sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF); per fusioni e scissioni si richiamano i criteri già previsti per le partecipazioni qualificate, ossia reputazione, solidità finanziaria, conformità prudenziale continuativa, credibilità del piano di attuazione e rischio ML/TF.

Un principio attraversa l'intero impianto: la proporzionalità. L'EBA prevede set informativi ridotti per le operazioni infra-gruppo e per le entità piccole e a basso profilo di rischio, evita la duplicazione di dati già in possesso delle autorità e si appoggia ai documenti già predisposti ai sensi della Direttiva (UE) 2017/1132 sul diritto societario, così da alleggerire gli oneri a carico degli operatori.

Il secondo tassello è costituito dagli ITS, che definiscono procedure, moduli e modelli comuni per la consultazione e la cooperazione tra le autorità competenti coinvolte. È previsto un sistema di punti di contatto, un processo strutturato di consultazione e, nei casi in cui l'autorità competente e il supervisore su base consolidata non coincidano, un meccanismo di decisione congiunta, con eventuale mediazione dell'EBA in caso di disaccordo.

Le bozze — corredate da un'analisi costi-benefici e dal riscontro alle osservazioni emerse nella consultazione pubblica svoltasi dal 5 dicembre 2025 al 5 marzo 2026 — saranno ora trasmesse alla Commissione europea per l'adozione. Seguiranno lo scrutinio del Parlamento europeo e del Consiglio e, infine, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Fino ad allora gli standard restano progetti in attesa di approvazione.

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