Con una recente decisione, il Board of Appeal congiunto delle Autorità Europee di Vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un privato nei confronti dell'Autorità Bancaria Europea.
La vicenda trae origine da un reclamo relativo alla chiusura di un conto corrente disposta da un istituto di credito e al modo in cui l'autorità di vigilanza nazionale finlandese (FIN-FSA) aveva trattato la questione. Il ricorrente si era rivolto all'EBA chiedendole di accertare un'eventuale violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorità finlandese; l'EBA, all'esito delle proprie valutazioni, aveva tuttavia ritenuto di non avviare alcuna indagine, e proprio contro questo diniego l'interessato aveva proposto ricorso dinanzi al Board of Appeal.
Nel respingere l'impugnazione, l'organo di appello ha ricordato che, in base alla giurisprudenza consolidata dell'Unione, la scelta di aprire o meno un'indagine rientra nella discrezionalità dell'EBA e che, di conseguenza, la decisione di non procedere non è sindacabile in sede di appello. Il Board ha inoltre verificato se il caso presentasse elementi tali da distinguerlo dai precedenti e dalla giurisprudenza europea in materia, così da giustificare un esito diverso, ma non ha ravvisato alcuna circostanza in tal senso.




