Con la sentenza n. 19276 dell’11 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze dell’abusiva concessione di credito a favore di un’impresa in crisi, chiarendo che la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio e delle regole di sana e prudente gestione bancaria non determina, di per sé, la nullità del contratto di finanziamento, ma può dar luogo a responsabilità risarcitoria e all’inefficacia dell’operazione nei confronti della massa dei creditori.
La vicenda riguardava un mutuo chirografario assistito da garanzia pubblica del Fondo MCC, concesso a una società successivamente fallita. Dopo il fallimento, la banca aveva chiesto l’ammissione del proprio credito al passivo, ma la domanda era stata respinta sia dal giudice delegato sia dal tribunale in sede di opposizione, sul presupposto che il finanziamento fosse nullo perché frutto di un’abusiva concessione di credito.
La Cassazione ha censurato tale impostazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la violazione di norme di comportamento — anche se imperative — incide normalmente sul piano della responsabilità e non sulla validità del contratto.
Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite in materia di intermediazione finanziaria e successivamente ribadito in tema di garanzie bancarie e credito fondiario, trova applicazione anche nel caso della concessione di finanziamenti a imprese in stato di insolvenza o grave difficoltà economica. Secondo la Corte, il finanziamento erogato in violazione delle regole di vigilanza e di prudente gestione può contribuire ad aggravare il dissesto dell’impresa e ledere gli interessi dei creditori, ma ciò non comporta automaticamente la nullità del contratto. L’ordinamento, infatti, tutela i soggetti danneggiati attraverso rimedi specifici, fondati sulla responsabilità e sull’inefficacia dell’operazione, piuttosto che mediante l’invalidazione del rapporto negoziale.
Diversa è l’ipotesi in cui emerga una condotta penalmente rilevante. La nullità del contratto può essere dichiarata soltanto quando il giudice accerti incidentalmente la sussistenza di un “reato-contratto”, ossia quando la concessione del finanziamento costituisca essa stessa attuazione di una fattispecie delittuosa, come nel caso di un funzionario bancario che, agendo in concorso con il debitore e nell’interesse della banca, contribuisca consapevolmente all’aggravamento del dissesto dell’impresa. In tale situazione, la violazione trascende il piano delle regole prudenziali e si traduce nella violazione di norme penali imperative, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, primo comma, del Codice civile.
Alla luce di questi principi, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio, ritenendo che i giudici di merito avessero erroneamente equiparato l’abusiva concessione di credito alla nullità del finanziamento, senza verificare l’eventuale sussistenza di una condotta delittuosa idonea a giustificare tale conseguenza. La decisione conferma così l’orientamento secondo cui l’abusiva erogazione del credito rileva principalmente sul piano risarcitorio, mentre la nullità resta confinata alle ipotesi più gravi di illecito penale.




