Nuovo sviluppo giudiziario nella vicenda relativa alla trasformazione di UBI Banca da banca popolare a società per azioni. Con l’ordinanza n. 18260 del 6 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un fondo d’investimento che contestava la limitazione del rimborso delle azioni per le quali aveva esercitato il diritto di recesso, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano. In questa occasione, la Corte ha estrapolato il seguente principio di diritto:
“In tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante al socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca, dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione della differenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio".




