Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha segnato un punto fermo nella disciplina del project financing, allineandosi all’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di concorrenza e parità di trattamento.
Il Supremo Collegio ha infatti ritenuto incompatibile con i principi europei il diritto di prelazione riconosciuto al promotore, evidenziando come tale meccanismo possa alterare il confronto competitivo tra operatori economici.
La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo processuale. I giudici amministrativi hanno chiarito che il contrasto con il diritto europeo non comporta la nullità della clausola di prelazione, ma configura un vizio di annullabilità.
In termini pratici, ciò significa che la clausola deve essere tempestivamente impugnata dal concorrente interessato: in assenza di contestazione, essa continua a produrre effetti.
La decisione conferma il progressivo consolidamento di un sistema maggiormente orientato alla tutela della concorrenza e alla piena apertura del mercato, con impatti significativi sulle future operazioni di partenariato pubblico-privato.




