La sentenza n. 764 del 17 aprile 2026 ribadisce un principio chiave in materia di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B.: la titolarità del credito deve essere provata in modo rigoroso e concreto.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale ha chiarito che il cessionario deve dimostrare:
- non solo l’esistenza della cessione,
- ma anche l’inclusione dello specifico credito tra quelli trasferiti.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore solo indiziario e non sostituisce la prova documentale.
In presenza di cessioni multiple, è inoltre necessario ricostruire l’intera catena dei trasferimenti.
Nel caso concreto, la mancanza di documenti idonei e di elementi identificativi ha portato all’accoglimento dell’opposizione e all’illegittimità dell’azione esecutiva.
In conclusione, non sono ammesse presunzioni generiche—serve una prova precisa, univoca e documentata della titolarità del credito.




