Con una sentenza emessa il 19 marzo 2026 nella causa Finansinspektionen contro Carnegie Investment Bank AB, la Corte UE è intervenuta in materia di market abuse, al fine di chiarire la nozione di informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR).
In primo luogo, la Corte ha stabilito che può costituire informazione “di carattere preciso” anche una comunicazione incompleta, come quella che segnala l’inserimento di un soggetto in una lista di insider con divieto di vendita, anche senza indicarne le ragioni, purché sia idonea a influenzare le decisioni di un investitore ragionevole. È determinante, quindi, la capacità dell’informazione di incidere sulle scelte di investimento e di conferire un vantaggio informativo a chi la possiede.
Inoltre, un’informazione può essere qualificata come privilegiata anche se successivamente si rivela inesatta, a condizione che, al momento della diffusione, fosse plausibile e idonea a incidere sul comportamento degli investitori.




