Il 27 gennaio la Banca centrale europea (BCE) ha annunciato una serie di modifiche alle proprie linee guida per l’attuazione della politica monetaria, con efficacia a partire dal 30 marzo 2026.
Le novità introdotte riguardano l’introduzione di un nuovo fattore climatico nel quadro di accettazione del collaterale, l’ampliamento della possibilità di utilizzare asset basati su tecnologie DLT (Distributed Ledger Technology) nelle operazioni di credito, nonché la conferma di modifiche alla tipologia di attività ammissibili nel framework di collaterale. Le linee guida modificate introducono un insieme di cambiamenti di rilievo, a partire dall’introduzione di un fattore climatico, finalizzato a proteggere il sistema dell’Eurosistema da potenziali riduzioni del valore del collaterale in caso di shock avversi legati alla transizione climatica. Tale misura, già annunciata il 29 luglio 2025, sarà applicabile a partire dal 15 giugno 2026.
Il provvedimento si inserisce nel contesto dell’adeguamento del quadro di collaterale dell’Eurosistema per affrontare i rischi di transizione legati al clima. Un’ulteriore innovazione riguarda la possibilità di considerare ammissibili, come collaterale, strumenti di debito internazionali emessi in forma completamente dematerializzata presso depositari centrali di titoli internazionali o in altre forme non basate su global note fisiche. Questi strumenti saranno accettabili purché rispettino tutti gli altri criteri di ammissibilità, e l’Eurosistema si riserva il diritto di verificare l’assenza di rischi materiali che possano compromettere i propri diritti in qualità di detentore del collaterale. La modifica si allinea agli sviluppi infrastrutturali del mercato internazionale dei titoli di debito e alle nuove prassi di emissione da parte dei depositari centrali. Le modifiche prevedono inoltre la riapertura dell’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per le entità soggette a un piano di risoluzione basato su una strategia di “open bank resolution”, a condizione che siano rispettati requisiti specifici, tra cui la conferma da parte dell’autorità di vigilanza del rispetto dei requisiti minimi patrimoniali regolamentari.
Nel quadro del collaterale, alcuni tipi di attività temporanee saranno integrati nel framework generale, mentre altri saranno dismessi, in linea con quanto annunciato il 29 novembre 2024. Tra le principali novità si segnala l’inclusione, tra le attività ammissibili, dei titoli asset-backed securities (ABS) con rating di qualità creditizia corrispondente al “credit quality step 3” e che soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal framework temporaneo, nonché l’allineamento dei requisiti di omogeneità agli standard tecnici di regolamentazione pertinenti. Inoltre, è previsto un requisito aggiuntivo per cui l’emittente di ABS non deve essere esposto al rischio di valore residuo.
I requisiti relativi ai dati a livello di prestito (loan-level data) sono stati aggiornati e integrati in modo più strutturato, includendo l’obbligo di utilizzare modelli di reporting conformi agli standard di divulgazione, la periodicità trimestrale delle comunicazioni e l’obbligo di sottoporre i dati a controlli automatizzati di qualità da parte dei depositari dei dati. Sono state altresì definite condizioni aggiuntive per l’ammissibilità degli ABS con rating pari al “credit quality step 3”, tra cui l’esclusione di prestiti in sofferenza o in default dal portafoglio sottostante, il divieto di includere tipologie di prestiti ad alto rischio (quali prestiti strutturati, prestiti sindacati o leveraged loans), l’inclusione di garanzie di continuità del servicing, e limitazioni relative ai soggetti che possono operare come hedge provider.
Le definizioni operative di prestito strutturato, prestito sindacato e leveraged loan sono state esplicitate per garantire maggiore chiarezza e uniformità applicativa. Il nuovo assetto prevede inoltre l’accettazione, come fonte aggiuntiva di valutazione creditizia, dei sistemi di valutazione interna delle banche centrali nazionali, previa definizione di un quadro armonizzato. Parallelamente, sono avviati lavori preparatori per l’integrazione futura di pool di crediti corporate non finanziari nel framework generale. Tra le modifiche è prevista la dismissione di alcune tipologie di asset precedentemente ammissibili, tra cui strumenti di debito garantiti da mutui retail e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti eleggibili. Ulteriori aggiustamenti riguardano requisiti relativi alla struttura delle cedole, alla valuta di denominazione degli asset negoziabili, alla forma delle note, al luogo di costituzione dell’emittente o del garante e alle penalità finanziarie e non finanziarie. È prevista, inoltre, la possibilità di ammettere asset negoziabili denominati in dollari USA, sterline britanniche e yen giapponesi, e sono stati chiariti i criteri di haircut applicati a crediti che includono opzioni di modifica del tipo di pagamento degli interessi o la possibilità che il tipo di pagamento cambi in funzione di eventi predeterminati.



