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MREL e MODIFICHE ALLA BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE

17/10/2025 13:50

CELF

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MREL e MODIFICHE ALLA BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE

è attualmente all’esame della Camera, per l'acquisizione del parere parlamentare previsto, lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva

è attualmente all’esame della Camera, per l'acquisizione del parere parlamentare previsto, lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1174 – nota anche come Daisy Chains 2 , la quale modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e il Regolamento (UE) 806/2014, in materia di MREL.  https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/documenti-non-legislativi?documentoId=52265

Lo schema di decreto aggiorna il quadro normativo italiano in materia di risoluzione bancaria, rafforzando il coordinamento con le regole europee. In particolare, punta a migliorare la gestione delle crisi nei gruppi con strutture partecipative complesse (c.d. daisy chains) e a chiarire lo statuto degli enti designati per la liquidazione, cercando un equilibrio tra stabilità finanziaria e limitazione dell’uso di fondi pubblici. 

Nelle daisy chains, in cui tra la capogruppo e le controllate vi sono entità intermedie, la normativa UE introduce meccanismi di deduzione per evitare duplicazioni nel calcolo del MREL e garantire la reale capacità di assorbimento delle perdite.

La direttiva introduce maggiore flessibilità, prevedendo che, a certe condizioni, il MREL interno possa essere calcolato su base sub-consolidata.

Viene inoltre introdotto il concetto di ente designato per la liquidazione, per il quale la regola generale è la non applicazione del MREL. Tuttavia, la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, può stabilirlo caso per caso, valutando l’impatto della liquidazione sulla stabilità del sistema finanziario e sul rischio di contagio.

 

Interventi di modifica al D.lgs. 180/2015

 

Lo schema di decreto modifica il D.lgs. 180/2015 (attuativo della BRRD). Tra gli interventi più rilevanti:

 

Art. 1: Introduzione della definizione di “ente designato per la liquidazione”

 

Art. 16-bis: Prevista la regola generale di esenzione dal MREL per questi enti, salvo intervento discrezionale della Banca d’Italia (nuovi commi 1-bis e 1-ter)

 

Art. 16-ter: Dispone condizioni per l’esclusione degli enti dalla decisione di applicazione del MREL

 

Art. 16-quinquies: Definisce le risorse ammissibili per soddisfare il requisito, ed esonera dall’obbligo di deduzione le entità intermedie con rilevanza inferiore al 7% dei fondi propri e passività computabili

 

Art. 16-octies: Consente alla Banca d’Italia di fissare il MREL su base consolidata per soggetti controllati da un ente designato per la risoluzione, stabilendo quali passività possano concorrere

 

Art. 16-undecies: Attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare criteri e frequenza degli obblighi di reporting e disclosure per gli enti soggetti a MREL

 

Art. 16-duodecies: Include il MREL interno su base sub-consolidata tra le informazioni da comunicare all’EBA.

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