Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo Studio n. 63-2026/I, ha esaminato gli effetti del d.lgs. n. 47/2026 sugli statuti delle società già esistenti.
Secondo il Notariato, la riforma non comporta un obbligo generalizzato di modifica degli statuti anteriori alla sua entrata in vigore. È tuttavia necessario verificare se le clausole vigenti consentano di individuare con certezza il sistema di amministrazione e controllo adottato, considerato che i tre modelli previsti per le società per azioni sono ora posti sullo stesso piano e non opera più automaticamente il sistema tradizionale.
Lo Studio si sofferma inoltre sugli effetti della rinumerazione e della modifica delle disposizioni del Codice civile richiamate dagli statuti. Il semplice rinvio a una norma deve essere generalmente inteso in senso “mobile” e riferito alla disciplina vigente. Diversamente, quando la clausola riproduce testualmente il contenuto della disposizione precedente, essa può conservare la propria efficacia, salvo il contrasto con nuove norme imperative.
Particolare attenzione è riservata alle cause di ineleggibilità degli organi di controllo, al divieto di concorrenza degli amministratori e, per le Srl, alle clausole che collegano determinate violazioni all’esclusione del socio.




