Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 4957 del 21 maggio 2026, si è pronunciato sulla qualificazione di alcuni contratti assicurativo-finanziari e sulle conseguenze derivanti dal disconoscimento della sottoscrizione.
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un cliente che lamentava la sottoscrizione di più prodotti assicurativi e finanziari senza adeguata informativa, senza valutazione di adeguatezza e in assenza di coerenza con il proprio profilo e con le proprie esigenze patrimoniali.
Il Tribunale ha anzitutto escluso che la violazione degli obblighi informativi e di valutazione gravanti sull’intermediario determini, di per sé, la nullità dei contratti, potendo semmai rilevare sul piano della responsabilità risarcitoria.
Diverso è il profilo relativo alla qualificazione del singolo contratto unit linked. Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia, il Tribunale ha evidenziato che la natura assicurativa del prodotto deve essere verificata in concreto, tenendo conto dell’effettiva presenza di un rischio demografico e della funzione economica dell’operazione.
Nel caso esaminato, uno dei contratti è stato qualificato come prodotto di investimento, in ragione dell’assenza di una reale copertura del rischio demografico e della prevalenza della componente finanziaria. Poiché la sottoscrizione era stata disconosciuta e non era stato prodotto l’originale del contratto, il Tribunale ne ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta.




