L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, con decisione n. 8571 del 18 giugno 2026, si è pronunciato sulla responsabilità dell’intermediario per asserita violazione degli obblighi informativi in relazione all’acquisto di azioni emesse dallo stesso intermediario.
La società ricorrente lamentava di avere acquistato, nel gennaio 2016, titoli azionari per oltre 23 mila euro, il cui valore si era poi drasticamente ridotto, sostenendo di essere stata indotta all’investimento sulla base di informazioni incomplete o fuorvianti.
L’ACF ha preliminarmente chiarito che possono essere esaminate soltanto le contestazioni riferibili alla prestazione di servizi di investimento, restando fuori dalla competenza dell’Arbitro i profili attinenti al ruolo dell’intermediario quale emittente.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che dalla documentazione prodotta risultavano consegnati alla cliente i moduli d’ordine e le schede prodotto, nei quali i titoli erano qualificati come azioni ordinarie, non complesse, liquide e con grado di rischio elevato. La documentazione conteneva inoltre specifiche avvertenze sul bail-in e sulla situazione di conflitto di interessi.
L’Arbitro ha escluso anche la violazione di obblighi di informativa ongoing, non risultando un obbligo di aggiornamento continuo né dal contratto quadro né dalla tipologia di servizio prestato, di carattere meramente esecutivo.
Il ricorso è stato quindi respinto, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare che la società ricorrente fosse stata privata delle informazioni necessarie per assumere una scelta di investimento consapevole.




