ESMA ha pubblicato un supervisory briefing dedicato al triangular passporting nell’ambito della MiFID II, con l’obiettivo di promuovere prassi di vigilanza comuni tra le autorità nazionali competenti.
Il documento riguarda l’ipotesi in cui un’impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro utilizzi una succursale o un agente collegato stabilito in un secondo Stato membro per prestare servizi di investimento, in regime di libera prestazione, verso clienti situati in un terzo Stato membro.
Secondo ESMA, tale modello operativo può favorire l’accesso transfrontaliero ai servizi finanziari, ma presenta anche profili di attenzione sotto il versante della tutela degli investitori, della corretta ripartizione delle competenze di vigilanza e del rispetto degli obblighi MiFID II.
Il briefing chiarisce le aspettative dell’Autorità nei confronti degli intermediari, che devono assicurare un’adeguata informativa ai clienti, notificare correttamente l’utilizzo del passaporto europeo e valutare i rischi connessi al modello organizzativo adottato, anche con riferimento ad antiriciclaggio, outsourcing e rapporti con terzi.
ESMA precisa, inoltre, che il triangular passporting non deve essere utilizzato per eludere le competenze di vigilanza o per selezionare il quadro regolamentare più favorevole. Il documento, pur non introducendo nuovi obblighi giuridici, fornisce indicazioni pratiche per rafforzare la convergenza di vigilanza e la protezione degli investitori nel mercato unico dei servizi finanziari.
Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il seguente link: https://www.esma.europa.eu/document/supervisory-briefing-triangular-passporting




