Con la sentenza del 18 giugno 2026 nella causa C-376/24, MT c. FSMA, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato il rapporto tra la disciplina in materia di abuso di informazioni privilegiate e la tutela della libertà di espressione nel contesto del dibattito politico, fornendo indicazioni di rilievo sull'interpretazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR).
La controversia trae origine dalla divulgazione, da parte di un esponente politico belga dell'opposizione, di informazioni concernenti una prevista operazione di cessione di una partecipazione pubblica nella società Bpost all'operatore postale olandese PostNL. Tali informazioni, non ancora rese pubbliche, erano state comunicate alla stampa e nel corso di un'intervista radiofonica, determinando la sospensione delle negoziazioni e il successivo mancato perfezionamento dell'operazione. A seguito di tali fatti, l'autorità belga di vigilanza sui mercati finanziari (FSMA) aveva irrogato una sanzione amministrativa per comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è stata chiamata a chiarire se la divulgazione di informazioni privilegiate da parte di un rappresentante politico, finalizzata ad alimentare il confronto pubblico su una decisione governativa di particolare rilevanza, possa rientrare nell'ambito dell'esercizio normale delle sue funzioni e beneficiare delle deroghe previste dal diritto dell'Unione.
La Corte ha anzitutto ribadito che l'eccezione relativa alla comunicazione effettuata nell'esercizio normale di un'occupazione, professione o funzione deve essere interpretata in senso restrittivo e presuppone l'esistenza di un collegamento stretto tra la divulgazione e le funzioni esercitate, nonché il rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità. Nondimeno, essa ha riconosciuto che l'attività di critica dell'azione di governo e di promozione del dibattito pubblico costituisce una componente essenziale del ruolo svolto da un esponente politico di opposizione e può, in linea di principio, giustificare il ricorso a tale eccezione.
La Corte ha inoltre precisato che l'articolo 21 del Regolamento MAR, relativo alle attività giornalistiche e alle altre forme di espressione nei media, non è limitato ai soli giornalisti professionisti. La disposizione può trovare applicazione anche rispetto alle dichiarazioni rese da soggetti politici quando queste si inseriscano nell'ambito del dibattito pubblico su questioni di interesse generale. In tale contesto, il perseguimento di un vantaggio di natura esclusivamente politica non integra, di per sé, il conseguimento di un vantaggio indebito ai sensi della normativa sugli abusi di mercato, in assenza di elementi idonei a dimostrare intenti manipolativi.
Particolare rilievo assume il richiamo operato dalla Corte all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte, la libertà di espressione riveste una posizione centrale nei settori del discorso politico e delle questioni di interesse pubblico, con la conseguenza che eventuali restrizioni possono essere giustificate soltanto qualora siano previste dalla legge, perseguano un obiettivo legittimo e rispettino i requisiti di necessità e proporzionalità.
La pronuncia assume particolare importanza sistematica poiché estende espressamente, per la prima volta, l'ambito applicativo dell'articolo 21 MAR oltre la tradizionale figura del giornalista professionista, valorizzando la funzione democratica del confronto politico quale elemento rilevante nell'interpretazione della disciplina europea sugli abusi di mercato. Al contempo, la Corte conferma che tale apertura non esclude un rigoroso scrutinio giudiziale fondato sui criteri di necessità e proporzionalità, la cui verifica resta demandata al giudice nazionale.




