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La Corte di Giustizia UE sulle cartolarizzazioni: la sentenza UE che potrebbe aumentare i costi del servicing

22/06/2026 11:11

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La Corte di Giustizia UE sulle cartolarizzazioni: la sentenza UE che potrebbe aumentare i costi del servicing

Il Tribunale dell’UE, rispondendo a un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema finlandese, ha stabilito che una banca che vende un mut

Il Tribunale dell’UE, rispondendo a un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema finlandese, ha stabilito che una banca che vende un mutuo a un’altra società e continua a gestirlo per conto dell’acquirente deve applicare l’IVA ai servizi di gestione forniti.

Il caso riguardava una banca finlandese che trasferiva gran parte dei propri mutui immobiliari a una società controllata, continuando però a occuparsi di tutte le attività amministrative: assistenza ai clienti, calcolo degli interessi, modifiche contrattuali, rinnovi e, se necessario, recupero crediti. Per questi servizi la banca riceveva un compenso dalla società acquirente.

La questione centrale era stabilire se tali attività potessero beneficiare delle esenzioni IVA previste dalla direttiva europea per la concessione e gestione del credito, per le garanzie finanziarie o per le operazioni relative ai debiti.

I giudici hanno escluso tutte e tre le possibilità. Secondo la Corte, l’esenzione per la “gestione del credito” si applica solo al rapporto diretto tra il soggetto che concede il prestito e il debitore. Quando il credito viene ceduto a un altro operatore finanziario, la gestione successiva costituisce un servizio autonomo reso al nuovo proprietario del prestito e deve quindi essere assoggettata a IVA.

La Corte ha inoltre precisato che tali servizi non possono essere considerati né operazioni riguardanti garanzie finanziarie né transazioni relative a debiti, poiché non comportano trasferimenti di denaro o modifiche sostanziali della titolarità dei fondi.

La decisione potrebbe avere un impatto significativo anche sul mercato italiano delle cartolarizzazioni. L’impostazione finora seguita dall’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Risoluzione n. 106/E del 2016, ha infatti consentito di ricondurre all’esenzione IVA i servizi di gestione dei crediti in bonis prestati dall’originator in relazione ai crediti da esso originati e successivamente ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

La pronuncia della Corte sembra, tuttavia, offrire una lettura più restrittiva dell’esenzione prevista per la “gestione di crediti da parte del concedente”, evidenziando come tale beneficio debba essere interpretato alla luce del rapporto intercorrente tra il soggetto che ha originariamente concesso il credito e il debitore. Una volta trasferito il credito a un soggetto terzo, la prosecuzione delle attività di servicing da parte dell’originator viene qualificata come una prestazione di servizi resa al cessionario, e non più come parte integrante del rapporto creditizio originario.

La sentenza potrebbe avere rilevanti implicazioni per le società di cartolarizzazione nelle quali il servizio di servicing sia prestato dall’originator a favore della società veicolo (SPV) cessionaria. Qualora questo orientamento trovasse applicazione anche in contesti analoghi, potrebbe rendersi necessario un ripensamento del trattamento IVA di tali servizi, con possibili effetti sui costi e sull’assetto operativo delle operazioni di cartolarizzazione.

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