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Cessioni di NPL e diritto UE: la Corte esclude obblighi retroattivi di forma e vigilanza

15/06/2026 22:59

CELF

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Cessioni di NPL e diritto UE: la Corte esclude obblighi retroattivi di forma e vigilanza

Con la sentenza dell'11 giugno 2026, causa C-65/25, IFIS NPL Investing, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sull

Con la sentenza dell'11 giugno 2026, causa C-65/25, IFIS NPL Investing, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina italiana, vigente prima del recepimento della direttiva 2021/2167, in materia di cessione in blocco di crediti deteriorati (non-performing loans, NPL).

Il Tribunale di Brindisi dubitava, in particolare, della conformità al diritto europeo di una normativa che non imponeva la forma scritta per le cessioni in blocco di NPL e che non assoggettava i cessionari alla vigilanza prudenziale e agli obblighi antiriciclaggio previsti per gli intermediari finanziari autorizzati.

La Corte ha escluso che tali profili possano essere valutati alla luce della direttiva 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti o della direttiva 2015/849 in materia di antiriciclaggio. Quanto alla prima, la Corte ha rilevato che essa non si applica alle cessioni di crediti effettuate prima del 29 dicembre 2023 e che le sue disposizioni non possono avere efficacia retroattiva. Quanto alla seconda, ha osservato che il suo ambito applicativo non comprende l'attività di acquisto o gestione di crediti deteriorati.

Ne consegue che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che, nel periodo antecedente al recepimento della direttiva 2021/2167, non richiedeva la forma scritta per le cessioni in blocco di crediti deteriorati né sottoponeva i relativi cessionari alla vigilanza dell'autorità competente in materia di antiriciclaggio.

La Corte ha pertanto dichiarato inapplicabili al caso sia la direttiva 2021/2167 sia la direttiva antiriciclaggio 2015/849 e, per tale ragione, non ha ritenuto necessario esaminare la questione relativa all'eventuale invalidità delle cessioni o dei mandati di recupero dei crediti.

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