Con Avviso n. 28932 del 3 giugno 2026, Borsa Italiana ha illustrato le modifiche al Regolamento dei Mercati e alle relative Istruzioni, volte a dare attuazione alle novità introdotte dal Listing Act con riferimento al Regolamento Prospetto.
Le modifiche, approvate da Consob con delibera n. 23959 del 22 aprile 2026, entreranno in vigore il 5 giugno 2026.
Il Listing Act ha modificato il Regolamento (UE) 2017/1129 in materia di prospetto, intervenendo, tra l’altro, sulle informazioni finanziarie da includere nella documentazione relativa all’offerta o all’ammissione alla negoziazione. In particolare, per i titoli di capitale è ora richiesto il riferimento agli ultimi due esercizi, mentre per i titoli diversi da quelli di capitale è sufficiente l’ultimo esercizio annuale.
In coerenza con tali novità, Borsa Italiana ha adeguato i relativi requisiti di ammissione, intervenendo anche sulla documentazione da presentare in caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni da parte di emittenti che abbiano già altri strumenti finanziari quotati.
Per gli emittenti con obbligazioni già quotate che richiedano l’ammissione alla quotazione di azioni, non è necessario allegare alla domanda i dati finanziari, fermo restando l’obbligo di produrre la restante documentazione richiesta, a condizione che l’emittente abbia pubblicato e depositato il numero minimo di bilanci previsto dall’art. 2.2.2, comma 1.
Per gli emittenti che abbiano già una categoria di azioni quotata e richiedano l’ammissione di una diversa categoria, non devono invece essere presentati i documenti relativi al listing agent, le dichiarazioni sul sistema di governo societario e sul piano industriale, né i curricula degli amministratori. La semplificazione è giustificata dal fatto che alcuni requisiti di ammissione risultano già verificati. Non sono inoltre richiesti i documenti relativi a requisiti già previsti per gli emittenti con azioni quotate, quali, ad esempio, il contratto SDIR e la relazione di rating.
Infine, per gli emittenti con strumenti finanziari già quotati che richiedano la quotazione di warrant, non è richiesta la documentazione riferita a requisiti già applicabili. È altresì eliminato il riferimento al numero dei sottoscrittori, poiché il requisito della sufficiente diffusione non è previsto per l’ammissione dei warrant.




