Ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio, gli Stati membri devono garantire che i trustee forniscano, conservino e rendano accessibili le informazioni relative ai titolari effettivi dei trust. Tali obblighi si estendono anche ad altri accordi giuridici aventi una struttura o funzioni simili a quelle dei trust.
Le autorità italiane hanno adottato misure volte ad attuare tali obblighi e hanno ritenuto che il
mandato fiduciario italiano costituisca un istituto giuridico analogo. Hanno pertanto imposto alle società di gestione fiduciaria l’obbligo di comunicare le informazioni relative alla titolarità effettiva. Contestando tale obbligo, alcune di tali società hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, invocando, in particolare, l’incompatibilità delle norme nazionali che recepiscono alcune disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio con il diritto dell’Unione, nonché l’illegittimità di alcune disposizioni di tale direttiva. A seguito del rigetto dei loro ricorsi da parte di tale tribunale,
tali società hanno adito il Consiglio di Stato (Italia), il quale ha presentato due distinte richieste di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito alla validità e all’interpretazione di tali disposizioni.
Nella controversia che tratta congiuntamente le cause riunite C-684/24 (Across Fiduciaria and Others) e C-685/24 (Unione Fiduciaria and Others), la Corte conferma la validità delle disposizioni contestate. La Corte sottolinea che, data la specificità della materia, la tecnica normativa scelta dal legislatore dell’Unione è conforme al principio di certezza del diritto, in quanto l’ambito di applicazione del potere discrezionale concesso alle autorità nazionali e le modalità del suo esercizio sono definiti con sufficiente precisione. Inoltre, il fatto di prevedere l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, purché sussista un interesse legittimo, è compatibile con i diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte, con tale normativa, il legislatore dell’Unione persegue un obiettivo legittimo e importante, vale a dire la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso una maggiore trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte rileva, in seguito, che il diritto dell’Unione consente al legislatore italiano di considerare i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie soggette al diritto italiano («mandato fiduciario») come «altri tipi di rapporti giuridici» ai quali si applicano gli obblighi di informazione e di accesso previsti dalla direttiva antiriciclaggio. Il fatto che il mandato fiduciario disciplinato dal diritto italiano non comporti un trasferimento della proprietà dei beni in questione non osta a tale qualificazione. A tal proposito, la Corte ritiene che il legislatore italiano non abbia ecceduto la discrezionalità di cui dispone nell’ambito dell’effettiva attuazione dell’accesso da parte dei privati alle informazioni sulla titolarità effettiva.




