Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame proposto, dichiarando inammissibile l’intervento ex art. 111 c.p.c. di una SPV nell’ambito di un giudizio revocatorio, per mancata dimostrazione della titolarità del credito posto a fondamento dell’azione.
La decisione affronta un tema di particolare rilievo nel contenzioso bancario e nelle operazioni di cessione in blocco ex art. 58 TUB: l’onere probatorio gravante sulla società cessionaria che agisca quale successore a titolo particolare del creditore originario.
La controversia
La difesa si è fondata sull’eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla SPV, cessionaria di crediti originariamente vantati da un istituto bancario.
La Corte ha condiviso integralmente l’impostazione difensiva, affermando espressamente in motivazione:
«Quanto invece al dedotto difetto di titolarità del credito (presupposto per l’esercizio dell’azione revocatoria) in capo alla SPV si osserva come tale contestazione sia fondata.»
Secondo i giudici fiorentini, la parte appellata non aveva prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l’effettiva inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione, limitandosi a richiamare l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2018.
L’insufficienza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
Nell’avviso, i crediti ceduti erano descritti mediante una formula estremamente generica:
«...tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori [...] derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del 31.03.2017»
La Corte ha ritenuto tale formulazione del tutto inidonea a consentire l’identificazione certa dei crediti oggetto di causa tra quelli effettivamente ceduti.
Particolarmente significativa anche la censura rivolta al rinvio al sito internet indicato nell’avviso di cessione. Sul punto, la sentenza chiarisce che:
«...era infatti onere dell’interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice.»
Il richiamo all’orientamento consolidato della Cassazione
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB.
La Corte d’Appello di Firenze ha infatti ribadito che la mera pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, ove il contenuto dell’avviso non consenta di individuare con precisione il credito azionato.
Chi agisce quale cessionario deve quindi fornire prova concreta e specifica dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione.
Gli effetti della decisione
La declaratoria di inammissibilità dell’intervento della SPV ha comportato:
- la revoca della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.;
- il venir meno degli effetti dell’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto di destinazione costituito a tutela di un appartamento;
- l’impossibilità, per la società di recupero crediti, di procedere esecutivamente sul bene interessato.
Considerazioni finali
La decisione conferma un principio sempre più centrale nel contenzioso relativo alle cartolarizzazioni: la legittimazione della SPV non può essere presunta, ma deve essere rigorosamente dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria.
Si tratta di un arresto di particolare interesse per operatori del settore, difensori e debitori coinvolti in controversie aventi ad oggetto crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.




