Il 20 aprile 2026 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2026/806 , che introduce modifiche cruciali alla direttiva 2014/59/UE (BRRD) e alla direttiva 2014/24/UE. L'obiettivo principale è colmare le lacune emerse negli anni, garantendo che il quadro di risoluzione sia applicabile non solo ai grandi gruppi, ma anche agli enti di piccole e medie dimensioni.
1. Intervento Precoce e Coordinamento
La Direttiva mira a semplificare l'applicazione delle misure di intervento precoce, che in passato sono state utilizzate raramente a causa di sovrapposizioni normative.
Rimozione degli Organi Amministrativi: Viene chiarito che la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina di amministratori temporanei sono esplicitamente considerate misure di intervento precoce.
Monitoraggio Congiunto: Autorità competenti e di risoluzione devono intensificare lo scambio di informazioni non appena un ente soddisfa le condizioni per l'intervento precoce, monitorando congiuntamente la situazione.
2. Gestione dei Dissesti per i Piccoli e Medi Enti
Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la valutazione dell'interesse pubblico (PIA).
Uscita Ordinata dal Mercato: Si vuole evitare che il dissesto di banche piccole e medie venga gestito con misure nazionali non armonizzate e denaro dei contribuenti.
Funzioni Essenziali: Viene precisato che una funzione può essere considerata "essenziale" anche se la sua interruzione avrebbe un impatto solo a livello regionale.
Tutela dei Depositanti: Le autorità devono preferire finanziamenti tramite reti di sicurezza del settore (come i Sistemi di Garanzia dei Depositi - SGD) rispetto al sostegno pubblico straordinario.
3. Misure Cautelative e Supporto Pubblico
La direttiva disciplina rigorosamente le circostanze eccezionali in cui è possibile concedere un sostegno finanziario pubblico straordinario a carattere cautelativo.
Ricapitalizzazione Cautelativa: Deve essere temporanea, basata su una strategia di uscita predefinita e limitata a rimediare a carenze di capitale emerse in scenari di stress.
Attività Deteriorate: Le misure cautelative possono ora assumere anche la forma di sostegno relativo ad attività deteriorate.
4. Requisiti MREL e Trasparenza
Per ridurre la complessità amministrativa:
Allineamento delle Segnalazioni: La procedura per la presentazione di informazioni per i piani di risoluzione viene allineata a quella del monitoraggio del MREL.
Pubblicazione Centralizzata: L'Autorità Bancaria Europea (ABE) pubblicherà in modo centralizzato le informative degli enti "piccoli e non complessi", riducendo il loro onere amministrativo.
Entrata in Vigore: 10 maggio 2026 (ventesimo giorno dopo la pubblicazione).
Gli Stati membri dovranno applicare le nuove disposizioni a decorrere dal 12 maggio 2028




