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In consultazione fino al 27 aprile 2026 le modifiche della CONSOB alle disposizioni sulla cartolarizzazione

07/04/2026 14:46

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In consultazione fino al 27 aprile 2026 le modifiche della CONSOB alle disposizioni sulla cartolarizzazione

La CONSOB ha sottoposto alla consultazione alcune disposizioni in materia di cartolarizzazione, in attuazione del T.U.F., aperta fino al 27 aprile 202

La CONSOB ha sottoposto alla consultazione alcune disposizioni in materia di cartolarizzazione, in attuazione del T.U.F., aperta fino al 27 aprile 2026

Ai sensi dell’articolo 4-septies.2, comma 9, del TUF, infatti, alla Consob è conferito il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell’ambito delle proprie competenze. In forza di tale delega regolamentare, a seguito di una pubblica consultazione condotta dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023, la Consob ha assunto la delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023 con cui ha adottato le disposizioni attuative. Dopo un primo periodo di applicazione delle Disposizioni in questione, l'Autorità di vigilanza propone quindi delle modifiche al fine di ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, in particolare qualora siano tenuti a rendere informative sulle operazioni di cartolarizzazione, oltre che alla Consob, anche alle autorità prudenziali. Le modifiche, più nel dettaglio, incidono sulle Sezioni II, III e IV.

 Alla Sezione II (dedicata agli obblighi di notifica delle operazioni di cartolarizzazioni oggetto di vigilanza da parte della Consob ai sensi dell’art. 4-septies.2, co. 6, lett. b), del TUF, che non si qualificano come “semplici, trasparenti e standardizzate” (“STS”) ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento Cartolarizzazioni), si propone di: 

− introdurre modifiche redazionali alla rubrica della sezione, al fine di chiarire ulteriormente il suo ambito di applicazione; 

− precisare il contenuto delle informazioni da trasmettere alla Consob tramite il modello di dati per le cartolarizzazioni private, di cui alle Disposizioni Consob; 

− esplicitare quali sono i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni; 

− chiarire che in caso di eventi significativi è necessario rendere una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell’operazione ai requisiti stabiliti dal Regolamento Cartolarizzazioni. 

Alla Sezione III sulle cartolarizzazioni STS, si propone di: 

− esplicitare quali sono i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai requisiti di cui gli articoli da 20 a 26-sexies del Regolamento Cartolarizzazioni; 

− consentire all’organo con funzioni di gestione di un ente significativo di delegare la dichiarazione di conformità a un soggetto facente parte di tale ente e a ciò appositamente designato, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al delegante. Ciò risulta in continuità con quanto stabilito per le notifiche che tali soggetti sono tenuti a rendere alla autorità di vigilanza prudenziale (BCE), consentendo, quindi, una gestione unitaria degli obblighi di notifica;

 − ribadire espressamente nelle Disposizioni Consob, in linea con quanto già stabilito dall’apposito modello di dati, che alla Consob deve essere data tempestiva notifica della chiusura delle cartolarizzazioni STS. 

Alla Sezione IV dedicata alle tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi, si propone di: 

− estendere la tempistica prevista per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Sezione II, par. 1, e di quelle STS di cui alla Sezione III, par. 1, ad un mese dalla data di emissione; 

− integrare le previsioni originariamente incluse nella Sezione II concernente le modalità di notifica nel caso in cui siano presenti più soggetti obbligati; 

− chiarire, in linea con le indicazioni operative fornite dalla Consob, che l’attività di trasmissione delle informazioni può essere delegata al servicer dell’operazione, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al primo referente.

 

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