Nel caso di specie, il ricorrente contestava l’assenza dello stato di insolvenza e la mancata ricezione del preavviso di segnalazione, sia da parte della cedente sia della cessionaria.
Secondo la Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, il cessionario del credito, se intermediario partecipante alla Centrale dei Rischi, è tenuto a proseguire la segnalazione del debitore “in continuità”, aggiornandola periodicamente fino all’estinzione del debito o al venir meno dei presupposti, senza necessità di un nuovo preavviso.
Tale obbligo, tuttavia, presuppone la legittimità originaria della segnalazione. Pertanto, il cessionario deve verificare che siano stati correttamente accertati lo stato di insolvenza e l’invio del preavviso al cliente; in mancanza, è tenuto alla cancellazione della segnalazione, anche se non responsabile dell’irregolarità iniziale.
Nel caso concreto, non essendo emersa alcuna prova né dell’insolvenza né della comunicazione preventiva, la domanda del ricorrente appare fondata, almeno in via preliminare.




