La domanda di risoluzione contrattuale proposta prima dell’apertura della procedura fallimentare non può proseguire dinanzi al giudice ordinario, ma deve essere fatta valere nell'ambito del rito fallimentare.
Con le sentenze nn. 6481 e 6498 del 18 marzo scorso, le Sezioni Unite compongono il contrasto interpretativo sorto tra l’orientamento tradizionale, secondo cui la pronuncia sulla risoluzione deve essere emanata dal giudice civile e, di conseguenza, solo i crediti devono essere fatti valere nel fallimento, e l’indirizzo più recente, accolto dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui, quando la domanda di risoluzione sia funzionale all’ottenimento di somme nei confronti della massa, l’intera questione viene decisa dal giudice fallimentare. Con l’ulteriore precisazione che la relativa decisione ha carattere pieno e non meramente incidentale.




