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Euribor nei mutui ipotecari: cosa cambia dopo le conclusioni dell'AG Medina

17/03/2026 08:36

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Euribor nei mutui ipotecari: cosa cambia dopo le conclusioni dell'AG Medina

Causa C-60/25 — La manipolazione dell'Euribor accertata dalla Commissione non determina automaticamente la nullità delle clausole nei contratti di mut

Causa C-60/25 — La manipolazione dell'Euribor accertata dalla Commissione non determina automaticamente la nullità delle clausole nei contratti di mutuo.

Il caso

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Cagliari, la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi su una questione di grande rilievo pratico: le decisioni della Commissione europea che hanno accertato la manipolazione dell'Euribor ad opera di alcune banche del panel nel periodo compreso tra il settembre 2005 e il maggio 2008 comportano la nullità delle clausole di tasso variabile contenute nei contratti di mutuo ipotecario conclusi con banche estranee all'infrazione?

Il procedimento principale vede contrapposti SR, mutuatario che nel dicembre 2005 ha stipulato con FT SpA un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzato all'Euribor, e la medesima banca mutuante. SR ha impugnato la clausola di tasso, sostenendo di non aver potuto valutare correttamente l'applicazione dell'Euribor al proprio mutuo a causa della manipolazione artificiosamente operata dalle banche del panel, come riconosciuta nelle decisioni della Commissione europea denominate EIRD (Euro Interest Rate Derivatives). Il Tribunale di Oristano aveva respinto la domanda, ritenendo il tasso determinato in conformità alla normativa applicabile. SR ha quindi proposto appello, chiedendo la declaratoria di nullità della clausola e il ricalcolo del piano di ammortamento.

Il contesto normativo e giurisprudenziale

Con due successive decisioni — la prima del 4 dicembre 2013 e la seconda del 7 dicembre 2016 — la Commissione europea ha accertato che alcune banche facenti parte del panel Euribor avevano partecipato a un'intesa unica e continuata, volta a falsare il normale corso delle componenti dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro. L'infrazione è stata qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, qualificazione confermata dal Tribunale e dalla Corte di giustizia nella sentenza HSBC Holdings e a. del 12 gennaio 2023.

Il giudice del rinvio segnala l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte Suprema di Cassazione italiana. Secondo un primo orientamento, le decisioni EIRD costituirebbero una prova privilegiata a sostegno della nullità delle clausole Euribor nei contratti di mutuo, indipendentemente dalla circostanza che la banca mutuante abbia o meno partecipato all'infrazione. Un secondo e più recente orientamento, pur riconoscendo la vincolatività delle decisioni EIRD ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003, esclude che esse possano produrre effetti automatici sul mercato dei mutui a tasso variabile, estraneo al perimetro dell'infrazione accertata. È proprio al fine di risolvere tale contrasto, rilevante per un numero significativo di controversie pendenti, che la Corte d'appello di Cagliari ha sollevato il rinvio pregiudiziale.

L'analisi dell'Avvocata Generale

L'Avvocata Generale Medina affronta anzitutto la questione relativa all'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 2, TFUE. La sua posizione è netta: la nullità di pieno diritto si applica soltanto agli accordi che ricadono direttamente nel divieto di cui al paragrafo 1 e non può essere estesa a rapporti contrattuali conclusi da soggetti terzi estranei all'accordo illecito. Tale interpretazione risponde alla necessità di prevenire un effetto a cascata suscettibile di produrre conseguenze giuridiche ed economiche imprevedibili e contrasta altresì con il principio di personalità della responsabilità per violazione delle regole di concorrenza dell'Unione.

Il contratto di mutuo ipotecario concluso da SR con FT non era parte di alcuna violazione accertata dalla Commissione, né era stato stipulato per attuare l'accordo restrittivo. Si era limitato a rinviare al parametro Euribor per la determinazione del tasso variabile, senza alcun collegamento con la condotta illecita delle banche del panel. Ne consegue che l'articolo 101, paragrafo 2, TFUE non può essere interpretato nel senso che la constatazione della manipolazione di un indice di riferimento comporti automaticamente la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che a tale indice rinvii in un mercato diverso da quello oggetto dell'infrazione.

L'Avvocata Generale precisa tuttavia che questa conclusione non priva il mutuatario di ogni rimedio. Nulla osta a che il giudice nazionale esamini la validità della clausola alla luce del proprio diritto interno — nel caso italiano, degli articoli 1346 e 1418 del codice civile in materia di liceità e determinabilità dell'oggetto del contratto.

La seconda parte dell'analisi riguarda il valore che le decisioni EIRD devono assumere nell'ambito di un procedimento nazionale volto a valutare la validità di una clausola ai sensi del diritto interno. L'articolo 16 del Regolamento n. 1/2003 non è formalmente applicabile al caso di specie, poiché il giudice di Cagliari è chiamato ad applicare il diritto civile italiano e non le regole di concorrenza dell'Unione.

L'Avvocata Generale elabora tuttavia un principio di più ampia portata: gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione formano parte integrante degli ordinamenti degli Stati membri e un giudice nazionale non può ignorarli nemmeno nell'ambito di procedimenti regolati esclusivamente dal diritto interno. L'accertamento della manipolazione dell'Euribor compiuto dalla Commissione deve pertanto essere considerato definitivamente dimostrato e tenuto in debita considerazione nella valutazione del giudice nazionale.

Fondamentale è però la precisazione sul perimetro di tale accertamento: le decisioni EIRD non contengono conclusioni circa la direzione della manipolazione, se orientata al rialzo o al ribasso, né circa gli effetti concreti sul livello effettivo dell'Euribor. Il giudice nazionale è vincolato all'accertamento nei termini in cui esso è stato formulato, senza poterne desumere conseguenze ulteriori che le decisioni stesse non contengono.

Le conclusioni

L'Avvocata Generale Medina propone alla Corte di rispondere che l'articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che la constatazione della Commissione circa la manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, qualora tale clausola non faccia parte dell'accordo restrittivo e non sia stato accertato che essa violi autonomamente l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Tuttavia, e sebbene l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 non sia formalmente applicabile, la constatazione della manipolazione non può essere trascurata dal giudice nazionale nell'ambito del procedimento concernente la validità della clausola ai sensi del diritto interno, fatti salvi i concreti termini in cui tale accertamento è stato formulato nelle decisioni EIRD. Resta altresì impregiudicata la possibilità per il mutuatario di esperire un'azione risarcitoria ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva 2014/104/UE.

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