Fideiussioni ABI, provvedimento Banca d’Italia 55/2005 e termine ex art. 1957 c.c.
In attesa delle Sezioni Unite, la sentenza del Tribunale di Milano esclude qualsiasi automatismo tra l’accertamento antitrust del 2005 e la nullità di fideiussioni stipulate molti anni dopo, qualifica tali azioni come cause stand alone e ribadisce che l’onere della prova resta integralmente in capo all’attore.
Confermata, inoltre, l’efficacia della clausola a prima richiesta ai fini dell’art. 1957 c.c.



.jpeg)