La Corte dei Conti ha espresso un interessante parere, rispondendo ai quesiti di un Comune nell'ambito di un PPP avente ad oggetto la realizzazione e gestione integrata di opere pubbliche e servizi di interesse generale nel sistema porto litorale. Il Comune si interrogava sulla possibilità di applicare la prelazione nel caso di proposta formulata prima dell'8 ottobre 2025 data di formalizzazione del procedimento di infrazione da parte della Commissione Europea.
In sintesi alcune considerazioni contenute nel parere, nel quale si ricorda come la formalizzazione sia avvenuta all'esito di un'attività istruttoria avviata nel 2022 e avente ad oggetto rilievi che aveva sollevato negli anni anche lo stesso Consiglio di Stato:
- la Corte valorizza la recente sentenza della CGUE del 5 febbraio 2026, rilevando come, "pur riferendosi formalmente al D.Lgs. 50/2016, l'incompatibilità accertata discende dai principi fondamentali dell'ordinamento europeo delle concessioni, applicabili in maniera identica nel quadro del D.Lgs. 36/2023, non essendo le modifiche introdotte dal correttivo del 2024 idonee a neutralizzare l'effetto distorsivo del meccanismo preferenziale";
- "ciò posto è evidente come ora non sia più possibile, per un soggetto pubblico, fare ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto";
- "il principio del c.d. “tempus regit actum”, nel diritto amministrativo, implica che la legittimità di un provvedimento debba essere valutata in base alle norme vigenti al momento della sua adozione. Nel caso di specie, nemmeno si è conclusa la fase della valutazione preliminare della proposta iniziale, ad iniziativa dell’operatore economico privato/promotore". In ogni caso, data "la natura bifasica della finanza di progetto, si ritiene preclusa la possibilità" di ricorrere alla soluzione comunale (quella cioè di applicare la prelazione dato a una proposta che era stata formalizzata prima dell'8 ottobre 2025).



