Con l’ordinanza n. 1392/2026 e con la sentenza n. 1390/2026, pubblicate il 22 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva della riforma dell’art. 2407 c.c., introdotta dalla legge n. 35/2025, che ha previsto un limite massimo al risarcimento dei danni dei sindaci, commisurato a un multiplo del compenso annuo percepito dal componente dell’organo di controllo.
Il legislatore ha articolato tale limite in scaglioni progressivi, prevedendo soglie differenziate in funzione dell’ammontare del compenso, ferma restando l’esclusione del limite massimo nei casi di dolo.
Secondo la Corte, il nuovo limite incide sul contenuto sostanziale del diritto al risarcimento – che sorge e si consolida nel momento in cui il danno si verifica – e non costituisce una mera norma processuale o di liquidazione. In assenza di una previsione espressa, trova dunque applicazione il principio generale di irretroattività della legge.
Ne consegue che il limite al risarcimento, previsto nella riforma del 2025, non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma stessa né ai giudizi pendenti relativi a tali fatti.



