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Albo gestori NPL: il Tribunale di Brindisi su art. 114 TUB, diritto UE e carenza di legittimazione

11/02/2026 11:39

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Albo gestori NPL: il Tribunale di Brindisi su art. 114 TUB, diritto UE e carenza di legittimazione

Il Tribunale di Brindisi, con pronuncia del 26 gennaio 2026, affronta i primi nodi interpretativi connessi alla riforma in materia di gestori dei cred

Il Tribunale di Brindisi, con pronuncia del 26 gennaio 2026, affronta i primi nodi interpretativi connessi alla riforma in materia di gestori dei crediti deteriorati, introdotta dal D.Lgs. n. 116/2024, soffermandosi in particolare sull’efficacia temporale della nuova disciplina, sul principio di effettività del diritto unionale e sulle conseguenze della mancata autorizzazione ex art. 114 TUB.

Decorrenza della disciplina e limite alle cessioni pregresse

Le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2024 troveranno applicazione solo a decorrere dall’entrata in vigore delle norme attuative della Banca d’Italia, che dovranno essere emanate entro sei mesi.

Il novellato art. 114.6 TUB non può applicarsi alle cessioni di credito stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore, a sua volta subordinata all’adozione e all’efficacia delle disposizioni attuative. Il dato letterale della norma, secondo il Tribunale, non è suscettibile di diversa lettura alla luce del principio di effettività della tutela, dovendo prevalere il criterio esegetico per cui in claris non fit interpretatio.

Regime transitorio e obbligo di autorizzazione

L’art. 3, comma 2, disciplina i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, già svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza. Tali soggetti possono continuare a operare per sei mesi successivi all’entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma entro tale termine devono ottenere l’autorizzazione ex art. 114.6 TUB oppure cessare l’attività.

Il Tribunale valorizza il tenore letterale della disposizione, evidenziando come l’uso dell’indicativo (“cessano”) esprima la doverosità del comportamento, imponendo la cessazione dell’attività in mancanza di autorizzazione.

Una diversa interpretazione, maggiormente allineata al principio di effettività del diritto unionale, configurerebbe invece una cessazione automatica ex lege, quale sanzione direttamente prevista dal legislatore speciale e operante indipendentemente da una deliberazione societaria.

Effettività del diritto unionale e carenza sopravvenuta di legittimazione

Il Collegio esclude che la disciplina sia presidiata dalle sole eventuali sanzioni amministrative o penali. Il principio di effettività impone che la reazione dell’ordinamento sia concretamente idonea a salvaguardare l’interesse unionale sotteso alla normativa.

Pur in assenza di un’espressa previsione di nullità degli atti o dei contratti posti in essere, i soggetti non autorizzati non possono considerarsi legittimati a proseguire la gestione delle posizioni creditorie affidate. Ne deriva una carenza sopravvenuta di legittimazione sostanziale, destinata a riflettersi sul piano processuale, con possibile paralisi delle azioni giudiziarie da intraprendere o già pendenti.

Diversamente opinando, l’impianto della disciplina unionale e della normativa interna di attuazione risulterebbe sostanzialmente vanificato.

La decisione si inserisce nel dibattito applicativo della riforma, evidenziando significative ricadute operative per i gestori di NPL e per il contenzioso in corso.

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