IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 57 del 9 febbraio 2026, che disciplina le modalità attuative della facoltà, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 65–67), di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato, in luogo del valore di mercato.
La facoltà è esercitabile per gli esercizi 2025 e 2026 dalle imprese di assicurazione che non adottano i principi contabili internazionali, restando ferma la rilevazione delle perdite di carattere durevole. Gli utili derivanti dall’applicazione di tale criterio devono essere destinati a una riserva indisponibile, per un importo pari alla differenza rispetto ai valori di mercato, al netto dell’onere fiscale.
Il Regolamento si articola in tre Titoli:
il Titolo I definisce l’ambito di applicazione, riferito alle imprese di assicurazione italiane che redigono il bilancio ai sensi del D. Lgs. 173/1997;
il Titolo II disciplina le modalità di esercizio della facoltà nel bilancio d’esercizio, nella relazione semestrale e nei bilanci intermedi, prevedendo specifici presidi di governance, il coinvolgimento delle funzioni di Risk Management e Attuariale, nonché obblighi di informativa di bilancio e di vigilanza;
il Titolo III abroga il Regolamento IVASS n. 52/2022 e definisce le disposizioni finali.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Link: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2026/n57/index.html



