La questione dell’accesso alla documentazione bancaria continua a occupare un ruolo centrale nel contenzioso tra clienti e intermediari. In questo contesto si inserisce l’ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che interviene in modo chiarificatore sull’ambito applicativo dell’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario.
La Corte ha ricondotto l’interpretazione della norma entro confini più rigorosi, distinguendo nettamente tra operazioni bancarie e documentazione contrattuale. L’art. 119 TUB, secondo la Cassazione, tutela il diritto del cliente ad accedere ai dati contabili relativi alle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, ma non fonda un diritto generalizzato alla reiterata consegna del contratto bancario.
Il contratto, infatti, non costituisce una “operazione bancaria”, bensì l’atto costitutivo del rapporto, disciplinato dall’art. 117 TUB. Da tale disposizione discende l’obbligo della banca di consegnare un esemplare del contratto al momento della stipula, ma non anche un obbligo permanente di rilasciarne ulteriori copie, salvo il caso in cui la consegna iniziale non sia mai avvenuta. In quest’ultima ipotesi, il diritto del cliente resta azionabile entro il termine di prescrizione ordinaria decennale.
La Cassazione valorizza inoltre la coerenza sistematica tra il limite temporale decennale dell’art. 119 TUB e l’obbligo di conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 cod. civ., chiarendo che tale limite non può essere esteso analogicamente alla documentazione contrattuale. Le discipline speciali che riconoscono un accesso continuativo alle condizioni contrattuali vengono qualificate come eccezioni settoriali, non idonee ad ampliare l’ambito applicativo della norma generale.
Pur dichiarando inammissibile il ricorso della banca per ragioni processuali, la Corte ha espresso un indirizzo interpretativo chiaro e destinato a orientare la giurisprudenza di merito. La pronuncia è destinata ad avere ricadute significative sul contenzioso bancario, riducendo l’uso dell’art. 119 TUB come strumento esplorativo generalizzato e riaffermando, al contempo, la centralità della prova della consegna originaria del contratto.



