1. Il fatto
La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte trae origine da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa dalla mandataria della creditrice, società di leasing, nei confronti di due coniugi ritenuti autori di atti dispositivi asseritamente pregiudizievoli delle ragioni creditorie derivanti da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2010.
Nel corso del giudizio intervengono due società veicolo di cartolarizzazione, le quali si dichiarano cessionarie pro soluto di portafogli di crediti, anche derivanti da rapporti di leasing, in forza di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999 e di cessioni “in blocco” ex art. 58 TUB, comprovate mediante produzione di avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
La Corte d’appello di Roma ritiene provata la legittimazione attiva delle cessionarie sulla base della sola produzione dell’avviso di cessione e di un elenco numerico dei crediti, senza procedere a un accertamento puntuale della riconducibilità del credito oggetto di causa al perimetro dell’operazione traslativa. Tale statuizione è oggetto di censura in sede di legittimità.
2. La questione giuridica
L’ordinanza affronta una questione di particolare rilievo sistematico, concernente la natura e la portata probatoria dell’avviso di cessione pubblicato ai sensi dell’art. 58 TUB, nonché la corretta modulazione dell’onere della prova gravante sul cessionario che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, in presenza di contestazioni sollevate dal debitore ceduto.
Il problema investe, in ultima analisi, il rapporto tra esigenze di semplificazione proprie delle operazioni di cessione massiva di crediti e i principi generali in materia di prova della legittimazione sostanziale nel processo civile.
3. I principi di diritto affermati
La Corte di cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui la pubblicazione dell’avviso di cessione “in blocco” in Gazzetta Ufficiale non assolve a una funzione costitutiva della cessione, ma integra un mero adempimento di pubblicità-notizia, funzionale all’opponibilità e all’informazione dei debitori ceduti. Tale adempimento si colloca, pertanto, su un piano distinto rispetto al perfezionamento della fattispecie traslativa, in termini sostanzialmente analoghi a quanto previsto dall’art. 1264 c.c.
La Suprema Corte riafferma che il cessionario che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione sostanziale soltanto in presenza di una contestazione espressa e specifica. Tuttavia, l’estensione e il contenuto dell’onere probatorio risultano strettamente dipendenti dall’oggetto della contestazione sollevata dal debitore.
In tale prospettiva, l’ordinanza introduce una distinzione concettualmente rilevante tra la contestazione dell’esistenza del contratto di cessione, intesa quale fatto negoziale costitutivo del trasferimento, e la contestazione della sola inclusione del singolo credito nel blocco ceduto, riconducibile a un problema di individuazione dell’oggetto del negozio.
Nel primo caso, l’esistenza stessa della cessione diviene oggetto di prova e impone al cessionario la produzione del contratto o di altri elementi idonei a dimostrarne la conclusione. Nel secondo caso, ove l’esistenza del negozio non sia specificamente contestata, il thema probandum si concentra sulla riconducibilità del credito controverso alle categorie di crediti indicate nell’avviso di cessione.
In tale ultima ipotesi, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può assumere rilevanza probatoria ai fini dell’inclusione del credito soltanto quando le categorie e le caratteristiche dei crediti ceduti siano descritte in modo sufficientemente analitico e preciso da consentire una riconducibilità certa del credito oggetto di causa. In difetto di tale precisione descrittiva, la prova dell’inclusione non può ritenersi raggiunta sulla base del solo avviso, rendendosi necessaria la produzione del contratto di cessione, dei relativi allegati o di ulteriori elementi probatori.
4. Il sindacato sulla motivazione del giudice di merito
Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione censura la decisione della Corte d’appello per avere fatto ricorso a un ragionamento sostanzialmente automatico, ritenendo sufficiente la sola produzione dell’avviso ex art. 58 TUB e di un elenco numerico dei crediti, senza procedere a un accertamento complessivo delle risultanze processuali.
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le categorie indicate nell’avviso fossero idonee a ricomprendere il credito controverso, esplicitando in modo puntuale il percorso logico-argomentativo seguito. L’omissione di tale verifica integra un vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza con rinvio.
5. Osservazioni conclusive
L’ordinanza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a preservare l’efficienza operativa delle cessioni “in blocco” di crediti bancari, senza tuttavia sacrificare le garanzie processuali del debitore ceduto né consentire che la semplificazione degli adempimenti pubblicitari si traduca in una presunzione generalizzata di legittimazione processuale del cessionario.
Ne discendono rilevanti implicazioni applicative. Da un lato, i cessionari e le società veicolo sono chiamati a predisporre un apparato probatorio idoneo a dimostrare in concreto l’inclusione del credito nel perimetro dell’operazione traslativa e, ove necessario, l’esistenza stessa del contratto di cessione. Dall’altro, al debitore è riconosciuta la possibilità di orientare l’onere probatorio mediante una contestazione puntuale e qualificata. Al giudice di merito, infine, è richiesto un accertamento rigoroso e una motivazione analitica, coerente con i principi generali in materia di prova e con il divieto di automatismi decisori.



