Alla luce delle precisazioni fornite dall’ESMA nelle “Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, non possono considerarsi conformi alla normativa di settore quei report consulenziali che si limitino ad attestare in modo meramente assertivo l’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo del cliente. Non è infatti sufficiente riportare il profilo finanziario attribuito all’investitore, l’esito delle verifiche svolte e gli indici utilizzati per formulare il giudizio di adeguatezza, omettendo invece di descrivere il contenuto effettivo della consulenza prestata e le ragioni concrete per le quali la raccomandazione risulti coerente con la durata dell’investimento, con le conoscenze ed esperienze del cliente e con la sua propensione al rischio, anche in relazione alla capacità di sostenere eventuali perdite.
Orbene, i report acquisiti nel procedimento presentano proprio tali profili di carenza, rivelando un livello di personalizzazione insufficiente rispetto agli standard richiesti. Analoga criticità emerge dalla modalità di profilazione adottata dall’Intermediario resistente, il quale ha raccolto le informazioni necessarie alle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza tramite un unico questionario intestato a entrambi i cointestatari del rapporto. Tale prassi risulta in contrasto sia con i doveri di diligenza imposti dalla normativa di settore, sia con quanto stabilito dall’art. 54, par. 6, del Regolamento delegato (UE) 565/2017, che impone alle imprese di investimento di adottare ex ante una politica idonea a determinare a quale soggetto debba riferirsi la valutazione di adeguatezza e le modalità con cui tale valutazione debba essere condotta nella pratica, «specificando tra l’altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento». Ne consegue che la compilazione di un unico questionario riferito a una pluralità di investitori non può ritenersi adeguata a cogliere le specifiche caratteristiche di ciascun cliente. Sul punto, gli Orientamenti ESMA del 2018 in materia di adeguatezza contemplano due possibili modalità operative: i) invitare il gruppo di persone fisiche a designare un rappresentante, con designazione scritta e registrata; ii) raccogliere le informazioni per ciascun cliente e valutare l’adeguatezza individualmente, indicando i comportamenti da seguire in entrambe le ipotesi.
Nel caso di specie, nulla di ciò risulta essere stato posto in essere dall’Intermediario resistente.



