L’utilizzo dello strumento di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (“GACS”), a partire dalla sua introduzione tramite la L. 8 aprile 2016 n. 49, che ha convertito in legge il D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, ha avuto un impatto significativamente positivo sul mercato.
Tra gli aspetti di maggior incentivo alla strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione assistita dalla GACS, come si vedrà più nel dettaglio nei paragrafi a seguire, vi è la possibilità di beneficiare di un’allocazione di CET1 ridotta rispetto ad un’operazione in cui non sia previsto l’utilizzo di tale strumento.
Quanto sopra, peraltro, è confermato dal fatto che il legislatore italiano abbia ritenuto opportuno dare seguito alle istanze provenienti dai maggiori operatori del mercato e delle autorità regolamentari1, prorogando di recente per la quarta volta lo schema GACS; da ultimo, infatti, in data 14 giugno 2021 la Commissione europea ha annunciato la proroga dello schema GACS fino al 14 giugno 2022.
Nell’attuale contesto macroeconomico, a seguito dell'analisi sul patrimonio e sulla gestione dei rischi condotta sugli istituti di credito da parte della BCE, è stato rilevato che la crisi legata alla pandemia da COVID‑19 ha acuito il rischio di un ulteriore accumulo di crediti deteriorati per via di un peggioramento della qualità degli attivi nei bilanci delle banche2.
Vista la attuale situazione macroeconomica e visti i trend di deterioramento del credito, potrebbe rendersi opportuna l’estensione dello strumento GACS esistente ovvero l’introduzione di analoghi strumenti di garanzia pubblica su portafogli di crediti deteriorati (anche non in sofferenza) ovvero di crediti con profilo di rischio di credito in aumento.



