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1. Introduzione.
Al fine di delineare una strategia uniforme in materia di crediti deteriorati, è stata adottata la Direttiva 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive – “SMD”, d'ora in avanti "Direttiva")[1]. Come risulta dai “consideranda” della Direttiva, lo scopo perseguito dal Legislatore europeo è di realizzare misure atte a promuovere lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti NPLs, che sia trasparente, competitivo ed efficiente e in grado di garantire la protezione dei debitori (ed in particolar modo dei consumatori).
Come meglio chiarito nella nota di sintesi pubblicata dal Dipartimento del Tesoro, "la Direttiva punta a eliminare gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, liberalizzandone per esempio la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. "acquirenti di crediti" (persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di acquisto su base professionale) e favorendo l'attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti. L'obiettivo è aumentare la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali (con effetti positivi, per esempio, in termini bid-ask price e di sviluppo del mercato secondario)".
La Direttiva avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 29 dicembre 2023. In Italia, al momento è in discussione uno schema di decreto legislativo di recepimento (d’ora in avanti lo “Schema di DL”) in relazione al quale lo scorso 30 gennaio, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet il documento per la consultazione, al momento conclusa e di cui si attendono gli esiti (il “Documento per la Consultazione”).
Lo Schema di DL introduce un complesso di previsioni che, in base all’assetto attuale, sarebbero destinate ad essere integrate nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d’ora in poi “TUB”), mediante, tra l’altro, l’inserimento di un nuovo Capo II denominato “Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza” nel Titolo V dedicato ai “Soggetti operanti nel settore finanziario”.
Tale Capo II del TUB è dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza e disciplina la nuova figura di intermediario introdotta dalla Direttiva, il “gestore di crediti in sofferenza”, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.
2. Ambito di applicazione dello Schema di DL
L’ambito di applicazione delle disposizioni in esame è delineato dall’Articolo 114.2 del nuovo Capo II del TUB, ove si prevede che le disposizioni del Capo II si applicano all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione dei casi in cui la gestione sia svolta da:
- gestori, come individuati dal Testo Unico Finanza, per conto di organismi di investimento collettivo del risparmio; - banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati; - intermediari finanziari ex art. 106 TUB, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati, se l’attività è esercitata in Italia.
Inoltre, si prevede che tali disposizioni non troveranno applicazione alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo di cartolarizzazione di cui all’art. 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.
3. Disamina delle principali disposizioni dello Schema di DL
3.1. Acquisto di crediti in sofferenza
Come anticipato, al fine di incentivare lo sviluppo di un mercato secondario degli NPLs, la Direttiva ha, inter alia, introdotto la definizione di “acquirente di crediti”, identificato in qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio, che acquista i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale.
Conformemente al disposto della Direttiva, lo Schema di DL, in deroga alla riserva di legge applicabile anche all’attività di acquisto di crediti, amplia la platea dei soggetti ammessi ad acquistare crediti in sofferenza consentendo che tale attività sia svolta da persone fisiche o giuridiche, diverse da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge tale attività.
All’Articolo 114.3, in conformità a quanto detto nei paragrafi che precedono, si specifica che l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB.
Ai sensi del nuovo Articolo 114.1 del TUB, per “crediti in sofferenza” si intendono i “crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia”.
Il legislatore italiano, pertanto, non ha incluso nell’ambito di applicazione dello Schema di DL i crediti classificati come inadempienza probabile (Unlikely To Pay o UTP) o come “esposizioni scadute e/o sconfinanti”. In sostanza sono esclusi dell’ambito di applicazione dello Schema di DLi crediti deteriorati che derivino da un contratto di credito che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o non è risolto conformemente al diritto civile nazionale e per il quale la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali. Tale scelta, che ha destato alcune perplessità tra i primi commentatori dello Schema di DL in quanto di fatto limita in maniera significativa l’ambito di applicazione della normativa in esame, dipende dalla volontà del legislatore italiano di preservare le riserve di legge previste a livello nazionale in materia di erogazione di finanziamenti (in quanto i crediti deteriorati che nascono da contratti non ancora risolti, comportano una gestione attiva degli stessi e quindi, anche la possibilità di erogare nuova finanza).
3.2. Gestione di crediti in sofferenza
Sulla base di quanto previsto dall’art. 114.3, l’acquirente di crediti in sofferenza è tenuto in ogni caso a nominare un gestore di crediti in sofferenza (oppure una banca o intermediario finanziario di cui all’articolo 106 TUB) a cui sarà demandato l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti.
Il gestore di crediti in sofferenza, ai sensi dell’art. 114.1 lett c) deve essere una società iscritta in un apposito albo, previsto dall’’art. 114.5, la cui attività consiste nella gestione dei crediti in sofferenza per conto di acquirenti di detti crediti. La scelta di prevedere che il gestore di crediti debba essere un soggetto “regolamentato” deriva, da un lato, da esigenze di vigilanza e, dall’altro, dalla volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto.
L’attività di “gestione di crediti in sofferenza” viene declinata dallo Schema di DL nelle seguenti macro-attività:
(i) riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore; (ii) rinegoziazione; (iii) gestione dei reclami; e (iv) informativa al debitore.
Per quanto riguarda le attività di rinegoziazione, nello Schema di DL si chiarisce che:
- tali attività non possono comportare lo svolgimento da parte del gestore di attività di concessione di finanziamenti. Pertanto, la rinegoziazione dovrebbe essere limitata alle estinzioni anticipate e alla posticipazione dei termini di pagamento (qualora ci siano stati dei piani di rientro già negoziati dal debitore con il soggetto cedente); - la rinegoziazione deve essere posta in essere “in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza”, lasciando quindi intendere che il gestore non avrebbe autonomia di intervento sul credito, dovendosi limitare a porre in essere un controllo di legalità sulle istruzioni impartite (i.e. che queste non comportino lo svolgimento di attività di finanziamento). In ogni caso le attività di rinegoziazione saranno presumibilmente previste nel contratto di gestione, da stipularsi in forma scritta tra gestore ed acquirente come previsto all’articolo 114.3.
Come già evidenziato nelle nostre osservazioni[2] al Documento per la Consultazione, con riferimento alla definizione di “attività di gestione dei reclami” non è chiaro se (i) tale attività riguardi o meno anche la gestione di reclami afferenti a questioni di merito relative ai crediti e/o ai relativi contratti o (ii) invece, come sembrerebbe, sulla base della definizione in oggetto, la gestione sia circoscritta a reclami riguardanti la condotta, nel contesto dell’attività di riscossione e recupero, degli acquirenti, dei gestori e dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione
Ai fini dell’iscrizione nell’apposito albo, Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza in presenza dei seguenti requisiti:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell’attività; c) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 TUB per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, comma 2; e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.
Ai sensi dell’art. 114.7, i gestori di crediti in sofferenza potranno essere altresì autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, purché tali somme siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all’acquirente. Tali conti rappresenteranno patrimoni distinti e su di essi non saranno ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate.
3.3. Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione
Sulla base di quanto previsto dall’art. 114.4, i soggetti cedenti saranno tenuti a fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore.
In particolare, le informazioni dovranno essere fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca. Secondo il procedimento previsto dalla norma, i soggetti cedenti dovranno trasmettere alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, le informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. A tal riguardo, dal momento che la norma pone a capo del soggetto cedente un’attività informativa rispetto a un portafoglio di crediti di cui potrebbe non avere più il controllo, è auspicabile che sia chiarita almeno la tipologia di informazioni che dovrà essere resa dal cedente.
Inoltre, la Banca d’Italia può identificare ulteriori casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore siano fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell’informativa.
3.4. Informativa ai debitori ceduti
Come previsto dall’art. 114.10, in caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato dall’acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell’articolo 114.3, comma 2, dovranno comunicare individualmente al debitore ceduto l’avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell’avvio del recupero del credito. Tale scelta è reputata necessaria al fine di assicurare un trattamento omogeneo e una tutela diffusa dei debitori ceduti. Alla Banca d’Italia è peraltro riservato il potere di stabilire il contenuto e le modalità delle comunicazioni e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione. Alcuno specifico riferimento la normativa effettua con riguardo alle sorti delle garanzie che assistono il credito ceduto. Il comma 7 della disposizione in esame chiarisce che «il presente articolo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 58, per le cessioni ivi previste, nonché delle disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali».
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[1] Il 24 novembre 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, con la quale si modificano altresì le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive). La Direttiva è volta ad incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione europea e a irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.