1. Premessa
Lo scorso 19 giugno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI, d’ora in avanti “La Direttiva”), che modifica la Direttiva 2013/36/UE, unitamente al Regolamento (UE) 1623/2024 (CRR III) che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013. Vengono così recepiti gli standard del nuovo framework normativo di Basilea IV (cd. Basilea III plus) e introdotte, tra l’altro, alcune modifiche di rilievo che riguardano soprattutto il rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di credito, l’output floor e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito.
In questa sede ci si intende soffermare sugli aspetti di novità relativi alla governance societaria.
2. Le modifiche alla normativa nazionale ed europea in materia di esponenti aziendali.
- La composizione degli organi di governance: incompatibilità
I componenti dell’organo di gestione[1] degli enti creditizi e delle imprese di investimento devono possedere specifici requisiti e soddisfare taluni criteri di correttezza e competenza, fermo restando l’obiettivo del regolatore di valorizzare condotte coerenti con le finalità di una sana e prudente gestione cui deve naturalmente tendere l’agere degli amministratori.
In tale prospettiva, si pone il legislatore europeo che con la Direttiva ha previsto, tra l’altro, che il Presidente dell’organo di gestione non possa, contemporaneamente, ricoprire la carica di amministratore delegato, con ciò adottando un approccio più rigido rispetto al passato ove erano ammesse eccezioni subordinate all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Tale differente approccio ci appare peraltro del tutto coerente con quello già accolto in sede nazionale e dunque con il disposto di cui all’art. 8 del D.M. 169/2020 (in materia di governance degli esponenti aziendali bancari) il quale attribuendo poteri non esecutivi al Presidente del CDA ed esecutivi all’Amministratore delegato, di fatto ha considerato incompatibile l’assunzione simultanea in capo al medesimo soggetto di entrambe le cariche.
Con l’obiettivo poi di garantire una gestione prudente e sana degli enti sopra menzionati le Autorità competenti devono essere messe nelle condizioni di effettuare le dovute verifiche; di qui l’obbligo, introdotto dalla CRD VI, posto a carico di questi ultimi[2] di predisporre specifiche dichiarazioni, su base individuale, volte a illustrare ruoli e funzioni degli organi di gestione.
- Valutazione di idoneità dei membri degli organi di gestione
La CRD VI ha l’obiettivo, inter alia, di istituire un quadro normativo più efficiente in materia di professionalità e onorabilità dei componenti dell’organo di gestione (cfr. Considerando n. 45 della Direttiva). Avendo cura di perseguire tale finalità, il legislatore ha reputato di procedere altresì ad una semplificazione della normativa da attuare anche tramite accorpamenti. È il caso della previsione contenuta nel paragrafo n. 1 dell’art. 91 della Direttiva 2013/36/UE che nella versione novellata ingloba il riferimento (già presente nel paragrafo n. 8 della versione precedente della norma) alla circostanza che i membri dell’organo di gestione debbano svolgere la propria attività con onestà, integrità e indipendenza di spirito. Ciò deve essere peraltro funzionale, ai sensi del disposto di cui al paragrafo n. 2-bis dell’art. 91, “a poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'organo di gestione nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione”.
Significativa, sul punto, è la precisazione contenuta nell’art. 91 della Direttiva 2013/36/UE, così come modificato, secondo cui “l'assenza di una condanna penale o di procedimenti in corso per un reato non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di onorabilità” e non è inoltre elemento in grado di dimostrare che il membro del CDA agisca “con onestà e integrità”. In ogni caso, gli enti hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre sufficienti requisiti di onorabilità, agiscano con onestà, integrità e indipendenza di spirito e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza sufficienti per l'esercizio delle loro funzioni (cfr. art. 91-bis della Direttiva così novellata).
Sotto altro profilo, con riguardo alle procedure di valutazione, occorre far presente che il paragrafo 1-bis dell’art. 91 della Direttiva 2013/36/UE prevede che gli enti creditizi anticipino la fase valutativa dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione ad un momento precedente alla loro nomina. Detta disposizione introduce un elemento di novità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni nazionali; in effetti, l’art. 23 del D.M. 169/2020, precisa che la valutazione d’idoneità dei membri dell’organo di gestione venga effettuata precedentemente alla nomina solo nell’ipotesi in cui quest’ultima non sia di competenza dell’assemblea. Diversamente, la valutazione di idoneità avverrà in un momento successivo, secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 23 del medesimo DM 169/2020.
Sul punto, la CRD VI non effettua distinzioni e prevede che la valutazione d’idoneità dei membri del consiglio di gestione debba sempre avvenire in una fase antecedente alla nomina.
Viene inoltre introdotta una specifica procedura di inoltro delle domande di idoneità dei membri dell’organo di gestione da parte dell’ente. Nello specifico,
- il nuovo paragrafo 1-quater dell’art. 91 prevede che le informazioni riguardanti l’idoneità dei membri dell’organo di gestione devono essere aggiornate e, su richiesta, fornite all’autorità competente. Qualora le informazioni fornite all’autorità competente in una fase iniziale non abbiano subito importanti cambiamenti in corso d’opera, le autorità stesse non sono tenute a rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione, nel caso di rinnovo di mandato (paragrafo 1-nonies dell’art. 91);
- il nuovo paragrafo 1-quinquies dell’art. 91 stabilisce le tempistiche da osservare in fase di trasmissione della domanda di idoneità all’autorità competente;
- Il nuovo paragrafo 1-sexies dell’art. 91 elenca alcuni documenti da allegare alla domanda di idoneità e specifica che l’autorità competente deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie per compiere la valutazione pur essendo legittimata a chiedere ed ottenere chiarimenti da parte dell’ente.
La Direttiva revisiona anche la disciplina inerente alle politiche di remunerazione, riconoscendo al comitato per le remunerazioni la funzione di controllo della remunerazione non solo dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di compliance, ma anche dei responsabili delle attività di controllo interno (audit interno)[3].
La Direttiva detta poi specifiche regole per i titolari di funzioni chiave dell’ente vigilato ovvero per coloro i quali non sono membri dell’organo di gestione di un ente ma tuttavia hanno un’influenza significativa sulla direzione di quest’ultimo. Ci si riferisce, inter alia, ai responsabili delle funzioni di controllo interno, ovvero a chi svolge funzioni di compliance, audit interno e gestione del rischio[4], al direttore finanziario[5] se esterno all’organo di gestione.
La disciplina riguardante la valutazione di idoneità dei titolari di funzioni chiave ricalca quella prevista per la valutazione d’idoneità dei membri dell’organo di gestione.
- Adeguamento della normativa in materia di governance ai requisiti ESG
La conoscenza e la consapevolezza collettive in merito ai fattori ambientali, sociali e di governance da parte degli organi di gestione degli enti sono elementi fondamentali per rafforzare la resilienza agli impatti negativi di tali rischi (Considerando n. 40 della CRD VI). Sicché, l’art. 87-bis della Direttiva 2013/36/UE introdotto dalla CRD VI, prevede che gli enti bancari e le imprese di investimento debbano dotarsi di strategie e meccanismi di governance volti ad individuare, misurare e gestire i rischi ESG che potrebbero verificarsi nel breve, medio o lungo periodo. Tali strategie, nonché le politiche di gestione devono essere proporzionate ai rischi ambientali, sociali e di governance del modello imprenditoriale dell’ente e alla attività svolta da quest’ultimo.
A tal fine, il paragrafo n. 2 dell’art. 76 così come riformato, prevede che l’organo di gestione sia tenuto alla redazione di piani specifici che includano obiettivi e processi da compiere al fine di monitorare e gestire i relativi rischi finanziari derivanti dai fattori ESG.
L’organo di gestione deve, inoltre, garantire l’attuazione di tali piani nel breve, medio e lungo termine. Essi, devono essere valutati e revisionati dalle autorità le quali dovranno valutare anche i relativi progressi raggiunti nell’affrontare i rischi ambientali, sociali e di governance (art. 98, paragrafo n. 9 della Direttiva 2013/36/UE come riformata).
Emblematica dell’importanza attribuita dal legislatore alla conoscenza dei fattori ESG è la previsione di cui al paragrafo n. 7 dell’art. 91 della Direttiva secondo cui i membri dell’organo di gestione devono possedere “competenze ed esperienze sufficienti e adeguate” a comprendere l’attività dell’ente e a fronteggiare i rischi e gli impatti ad essa associati, tenendo conto anche dei rischi correlati ai fattori ambientali, sociali e di governance. Da qui l’esigenza, ribadita nella citata norma, di diversificare la composizione degli organi di gestione al fine di garantire eterogenee competenze ed esperienze dei soggetti che ne fanno parte anche con riferimento ai fattori ESG.
3. Conclusioni
Volendo fornire indicazioni in merito ai prossimi step che serviranno per completare il quadro disciplinare in materia, può dirsi quanto segue:
- entro il 10 gennaio 2026, l’EBA emanerà le regole tecniche, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, volte a specificare il contenuto dei suddetti piani e i criteri ESG da adottare per la valutazione dell’impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance;
- entro il 10 luglio 2026, ai sensi del paragrafo 11 dell’art. 91 del testo riformulato, l’EBA dovrà emanare le norme tecniche di regolamentazione (RTS) al fine di fornire chiarimenti in merito alla nozione di “requisito di onorabilità” e di “onestà, integrità e indipendenza di spirito”.
[1]Il quale, come già previsto dall’art. 3 al paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE, è costituito da persone che dirigono, di fatto, l’attività dell’ente
[2] In particolare, l’art. 88 par. 3 Direttiva 2013/36/UE, prevede ora che l’ente vigilato, abbia l’obbligo di redigere, mantenere e aggiornare apposite “dichiarazioni individuali che illustrano i ruoli e le funzioni di tutti i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, dell’alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave e una mappatura delle funzioni, ivi compresi dettagli delle linee di segnalazione e delle linee di responsabilità, nonché delle persone coinvolte nei dispositivi di governance di cui all’articolo 74, paragrafo 1, e delle loro funzioni.”
[3] Si veda la modifica apportata dalla CRD VI alla lettera f) del paragrafo 2 dell’art. 92 della Direttiva 2013/36/UE.
[4] Ai sensi del nuovo comma 9 – ter) dell’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE
[5] Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 9 – quinquies, il direttore finanziario è “la persona che ha globalmente la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, della programmazione finanziaria e dell’informativa finanziaria di un ente”.