La Banca d'Italia ha modificato le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019, introducendo specifici obblighi di comunicazione relativi all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
La novità interviene a ridosso della scadenza del 30 giugno 2026, termine entro il quale gli intermediari sono tenuti a nominare tale figura, introdotta con il Provvedimento del 1° agosto 2023.
In particolare, gli intermediari dovranno comunicare alla Banca d'Italia la nomina, la sospensione o la cessazione dell'Esponente AML entro 20 giorni dall'evento. Per gli intermediari di nuova costituzione, la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite la procedura Organi Sociali (Or.So.), ove applicabile. È inoltre previsto l'obbligo di rettificare tempestivamente eventuali errori segnaletici.
Per gli Esponenti AML già in carica alla data di entrata in vigore del Provvedimento, gli intermediari dovranno effettuare la comunicazione entro 20 giorni dalla stessa data.
L'intervento rafforza il presidio informativo della Vigilanza sulla governance antiriciclaggio e richiede agli intermediari di verificare tempestivamente l'adeguamento dei processi interni e degli adempimenti segnaletici.




