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Il Property (Digital Assets etc) Act 2025: La disciplina dei digital assets nel diritto inglese, dalla giurisp

11/05/2026 10:47

Madeleine Horrocks & Franco Lambiase

FOCUS,

Il Property (Digital Assets etc) Act 2025: La disciplina dei digital assets nel diritto inglese, dalla giurisprudenza all’intervento legislativo

1. Introduzione: dal riconoscimento giurisprudenziale a quello legislativoIl 2 dicembre 2025 il Property (Digital Assets etc) Act 2025 (il “Digital As

 

1. Introduzione: dal riconoscimento giurisprudenziale a quello legislativo

Il 2 dicembre 2025 il Property (Digital Assets etc) Act 2025 (il “Digital Assets Act”) ha ricevuto il Royal Assent ed è entrato in vigore, completando il proprio iter parlamentare e segnando un passaggio particolarmente significativo nell’evoluzione della personal property nel diritto inglese. L’intervento legislativo affronta un problema teorico emerso con l’ascesa degli asset digitali: la loro capacità di costituire oggetto di diritti proprietari in un sistema giuridico storicamente strutturato attorno alle categorie della fisicità e della relazionalità.

Già prima dell’intervento legislativo, la giurisprudenza aveva mostrato apertura nel riconoscere la natura proprietaria dei crypto-assets. Tuttavia, tale evoluzione si collocava entro i confini interpretativi del case law inglese e lasciava irrisolta una questione più generale: se il modello binario tradizionale della personal property dovesse essere considerato concettualmente chiuso oppure avente funzione meramente descrittiva.

Il Digital Assets Act non introduce un regime normativo organico per gli asset digitali. Piuttosto, esso conferma e stabilizza la posizione già emersa nel case law inglese. Non tenta una definizione esaustiva di digital assets né specifica in modo dettagliato gli effetti proprietari ad essi collegati. Si limita invece a chiarire che un bene non è escluso dalla possibilità di essere suscettibile di diritti di personal property per il solo fatto di non rientrare facilmente nelle categorie tradizionali delle ‘things in possession’ o delle ‘things in action’. La disposizione assume dunque una funzione prevalentemente chiarificatrice, piuttosto che innovativa, consolidando l’evoluzione giurisprudenziale preesistente e riducendo l’incertezza interpretativa.

L’intervento normativo segue inoltre le raccomandazioni della Law Commission, che aveva evidenziato la necessità di un chiarimento alla luce degli sviluppi del mercato dei crypto-assets e di altre forme di asset digitali.

Legiferando a livello di struttura concettuale piuttosto che di disciplina sostanziale, il Parlamento si pone in linea con la traiettoria evolutiva segnata dalla giurisprudenza, riducendo al contempo la forza delle obiezioni fondate sull’ortodossia categoriale. Ciò assume particolare rilievo nel diritto della proprietà, ambito tradizionalmente caratterizzato da conservatorismo concettuale e da una certa resistenza ai cambiamenti rapidi.

La rilevanza strutturale del Digital Assets Act risiede nel rigetto dell’argomento secondo cui la dicotomia classica della personal property sarebbe esaustiva. Piuttosto che sostituire le categorie tradizionali, il Digital Assets Act ne mette in discussione la pretesa di esclusività. La legislazione riflette e rafforza le raccomandazioni formulate dalla Law Commission nel suo Final Report on Digital Assets del giugno 2023[1] e nel successivo rapporto supplementare con draft Bill del 2024[2], entrambi i quali avevano affermato che determinati asset digitali sono suscettibili di essere riconosciuti come personal property nel diritto inglese.

2. Il modello binario della personal property

La tradizione del case law inglese distingueva la personal property in due categorie fondamentali:

  • things in possession: beni tangibili, suscettibili di possesso fisico;
  • things in action: diritti azionabili in giudizio, come crediti o diritti contrattuali.

Il concetto di ‘possession’ è storicamente legato alla tangibilità. Il controllo fisico e la capacità di escludere i terzi costituiscono elementi centrali. La possession assume così una duplice dimensione, fattuale e normativa, poiché il controllo fisico esclusivo costituisce il presupposto tradizionale della tutela proprietaria delle cose tangibili.

Le things in action, al contrario, presuppongono una struttura relazionale: il diritto esiste come pretesa nei confronti di un soggetto determinato. Il loro carattere proprietario non deriva dal controllo su una cosa, ma dalla possibilità di far valere il diritto nei confronti di un soggetto identificabile.

Come affermato in Colonial Bank v Whinney (1885)[3], “all personal things are either in possession or in action. The law knows no tertium quid [third thing] between the two”. Secondo la lettura tradizionale di tale impostazione, ogni forma di personal property dovrebbe necessariamente ricondursi a una di tali categorie. Tradizionalmente tale proposizione è stata interpretata come affermazione della chiusura concettuale del diritto della personal property, e non semplicemente come descrizione delle sue forme dominanti.

L’insistenza storica su un modello binario chiuso può essere compresa alla luce di valori rilevanti, quali prevedibilità, certezza e facilità di classificazione. Limitando gli oggetti di proprietà a due categorie consolidate, il case law inglese riduceva il rischio di pretese proprietarie indeterminate e proteggeva i terzi da interessi proprietari occulti o instabili. Tuttavia, tale struttura rifletteva le condizioni economiche e tecnologiche dell’epoca piuttosto che una necessità intrinseca del diritto della proprietà. L’emergere degli asset digitali ha messo in crisi il modello binario e la sua dipendenza da presupposti di fisicità e relazionalità.

Invero, il case law inglese aveva già sviluppato criteri concettuali sufficientemente flessibili per valutare la natura proprietaria di beni atipici o innovativi. In particolare, la House of Lords, in National Provincial Bank Ltd v Ainsworth [1965] AC 1175, ha enunciato il noto criterio secondo cui un diritto, per qualificarsi come oggetto di proprietà, deve essere “definable, identifiable by third parties, capable in its nature of assumption by third parties, and have some degree of permanence or stability[4]. Tale formulazione ha assunto un ruolo centrale nella valutazione della natura proprietaria di beni atipici o innovativi ed è stata ripetutamente richiamata nelle controversie relative agli asset digitali.

Ciò assume particolare rilievo poiché gli asset digitali, in particolare i crypto-token registrati su distributed ledger technology, non si collocano agevolmente in nessuna delle due categorie. Essi:

  • non sono tangibili e quindi non sono suscettibili di possesso fisico;
  • non implicano necessariamente un diritto nei confronti di un soggetto identificabile.

Questa asimmetria ha generato incertezza teorica circa la loro collocazione nel diritto della proprietà e, conseguentemente, circa la disponibilità e la coerenza dei rimedi proprietari. La difficoltà non era meramente classificatoria ma strutturale, poiché il modello ortodosso mancava degli strumenti concettuali per accogliere asset decentralizzati e non relazionali.

Il Digital Assets Act affronta direttamente tale incertezza chiarendo che un bene non è escluso dalla possibilità di costituire oggetto di diritti di personal property per il solo fatto di non rientrare nelle categorie tradizionali delle things in possession o delle things in action. Il chiarimento riflette la natura profondamente diversa degli asset digitali, evidenziando al contempo i limiti di un ragionamento costruito per analogia sui beni fisici.

 

3. Evoluzione giurisprudenziale: i crypto-assets come property

La giurisprudenza recente ha progressivamente riconosciuto la natura proprietaria dei crypto-assets.

In AA v Persons Unknown [2019] EWHC 3556 (Comm), l’High Court ha affermato che i crypto-assets costituiscono property ai fini dell’emissione di un freezing order. Il giudice ha fatto espresso riferimento al UK Jurisdiction Taskforce Legal Statement on Crypto-assets and Smart Contracts (2019)[5], concludendo che crypto-asset come ad esempio i Bitcoin “meet the four criteria set out in Lord Wilberforce's classic definition of property in National Provincial Bank v Ainsworth [1965] 1 AC 1175 as being definable, identifiable by third parties, capable in their nature of assumption by third parties, and having some degree of permanence”.

Tale ragionamento testimonia l’apertura giudiziaria verso una lettura meno rigida delle categorie tradizionali della personal property.

Tuttavia, è importante osservare che il riconoscimento giurisprudenziale dei crypto-assets come property non è avvenuto in modo immediato, ma attraverso un adattamento incrementale dei principi esistenti. I tribunali hanno costantemente fondato il proprio ragionamento su criteri proprietari consolidati – esclusività, controllo, permanenza e trasferibilità – piuttosto che sulla mera novità tecnologica. Tale conservatorismo metodologico ha rafforzato la coerenza delle decisioni giudiziarie, evidenziando al contempo i limiti dell’attività giurisdizionale come strumento di chiarimento concettuale generale.

4. Il Digital Assets Act nel sistema giuridico

Il Digital Assets Act interviene con una disposizione di principio che attenua implicitamente la pretesa di esaustività del modello binario tradizionale. Pur avendo la Law Commission considerato l’opportunità di riconoscere legislativamente una “terza categoria” di personal property, la legge adotta un approccio più prudente ma strutturalmente significativo.

Essa non istituisce formalmente una nuova categoria. Piuttosto, chiarisce che la qualificazione proprietaria di un asset non dipende dalla riconducibilità alle due categorie tradizionali.

Nel suo Final Report, la Law Commission ha sottolineato come il diritto inglese sia sufficientemente flessibile da accogliere gli asset digitali, osservando inoltre che i tribunali avevano già riconosciuto, caso per caso, che tali asset possono costituire oggetti di diritti di personal property.

L’Act adotta dunque un approccio coerente con la metodologia del common law: stabilisce un principio generale lasciando alla giurisprudenza il compito di definirne i contorni applicativi e di sviluppare i profili di una possibile categoria distinta di asset digitali.

La scelta di non definire legislativamente i digital assets né di elencarne gli effetti proprietari riflette una decisione legislativa coerente con la natura tecnologicamente mutevole della materia. Una definizione normativa dettagliata rischierebbe infatti di diventare rapidamente obsoleta e di irrigidire il sistema. Il Digital Assets Act stabilisce invece che l’esclusione dalle categorie tradizionali non impedisce il riconoscimento di un asset come property.

Il risultato è il passaggio da un sistema tradizionalmente considerato strutturalmente chiuso a uno più flessibile. Le categorie tradizionali della personal property non appaiono più necessariamente  esaustive e diventano piuttosto descrittive, consentendo al diritto di adattarsi all’innovazione tecnologica.

5. Possesso e controllo: una riconfigurazione funzionale

L’aspetto teoricamente più interessante riguarda il rapporto tra possession e control.

Nel contesto digitale, il potere effettivo su un crypto-asset si manifesta attraverso il controllo della chiave privata o di credenziali crittografiche. Tale controllo consente:

  • l’esclusione dei terzi,
  • il trasferimento dell’asset,
  • l’esercizio delle utilità economiche connesse.

Non si tratta di possesso fisico, bensì di una forma di controllo tecnologicamente mediato. Si può sostenere che il concetto di control svolga, nell’ambito digitale, una funzione analoga a quella della possession nel mondo materiale: attribuisce potere esclusivo e capacità dispositiva.

Il riconoscimento legislativo della capacità degli asset digitali di costituire oggetto di diritti proprietari fornisce il fondamento concettuale di tale evoluzione. Il controllo crittografico può quindi essere interpretato come un meccanismo funzionale analogo al possesso ai fini dell’analisi proprietaria.

Da questa prospettiva, il diritto inglese non abbandona la centralità del controllo, ma ne riconfigura la dimensione: dal dominio fisico al dominio tecnologico.

6.  Implicazioni sistemiche

 

6.1.      Rimedi proprietari

Il riconoscimento legislativo potrebbe dunque consolidare la base teorica per l’applicazione di rimedi proprietari, quali:

  • freezing injunctions,
  • proprietary injunctions,
  • tracing,
  • constructive trusts.

Ciò assumerebbe particolare rilevanza nei casi di frode, appropriazione indebita o cybercrime, in cui i rimedi proprietari rappresentano spesso lo strumento più efficace di tutela.

6.2.      Insolvency

Nel contesto concorsuale, la qualificazione degli asset digitali come property potrebbe incidere direttamente su recupero, priorità e separazione degli asset dal patrimonio del debitore insolvente, rafforzando la prevedibilità delle procedure concorsuali che coinvolgono asset digitali.

6.3.      Garanzie e finanza digitale

La possibilità di costituire garanzie reali su asset digitali presuppone la loro natura proprietaria. In un contesto di crescente tokenizzazione – inclusi strumenti finanziari digitalizzati – la certezza classificatoria incide direttamente sulla bancabilità, sulla valutazione del rischio e sulla strutturazione delle operazioni.

7.  Conclusioni

Il Digital Assets Act non introduce una disciplina analitica degli asset digitali. Piuttosto, opera una chiarificazione strutturale, confermando che il diritto della personal property non è rigidamente confinato nella dicotomia tradizionale tra possession e action.

Attraverso un intervento legislativo essenziale, il legislatore consolida l’evoluzione giurisprudenziale e riafferma la capacità adattiva del diritto inglese. In questo contesto, la riconfigurazione del rapporto tra possession e control rappresenta il passaggio teorico più significativo, destinato a orientare lo sviluppo futuro della giurisprudenza in materia di asset digitali.

In tale prospettiva, il Digital Assets Act crea le condizioni affinché i tribunali, insieme agli organismi tecnici specializzati, possano sviluppare questo ambito in modo incrementale e pragmatico. Al contempo, rafforza l’attrattività del diritto inglese quale ordinamento particolarmente recettivo rispetto all’innovazione giuridica nei mercati tecnologicamente avanzati.

                                                                    ***********

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non deve essere interpretato come consulenza legale relativamente a specifiche operazioni o situazioni. Qualora necessitiate di assistenza o di un parere professionale in merito ai temi trattati, vi invitiamo cortesemente a contattare uno degli autori.


 

[1]                Law Commission: Digital assets: Final report

[2]                Law Commission: Digital assets as personal property: Supplemental report and draft Bill

[3]                Colonial Bank v Whinney (1885) 30 Ch D 261 al paragrafo 285

[4]                National Provincial Bank v Ainsworth [1965] AC 1175 dal paragrafo 1247 al paragrafo 1248

[5]                2019 UKJT Legal statement on cryptoassets and smart contracts

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