Il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA) giungerà a scadenza il 1° luglio 2026. Da tale data, la prestazione di servizi su cripto-attività nell’Unione europea sarà consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento.
Con una recente comunicazione, l’ESMA ha richiamato l’attenzione degli operatori sugli obblighi normativi e sulle aspettative di vigilanza, fornendo al contempo indicazioni operative per gli investitori.
Obblighi per gli operatori
- I prestatori di servizi per cripto-attività non ancora autorizzati dovranno predisporre e attuare entro il 1° luglio 2026 piani di dismissione ordinata, assicurando il trasferimento degli asset dei clienti senza impatti negativi.
- I soggetti già autorizzati sono tenuti ad aggiornare i rapporti contrattuali e adeguare le procedure di onboarding alla normativa vigente.
- Viene ribadito il divieto per operatori extra-UE di offrire servizi MiCA, salvo limitate eccezioni, e il divieto di esternalizzare funzioni essenziali a entità non autorizzate.
Indicazioni per gli investitori
L’ESMA segnala che non tutti gli operatori attivi dopo il 1° luglio saranno autorizzati e invita gli investitori a:
- verificare l’autorizzazione del fornitore nel registro ufficiale MiCA;
- identificare correttamente l’entità giuridica con cui operano;
- esaminare con attenzione la documentazione contrattuale;
- valutare tempestivamente il trasferimento delle proprie cripto-attività verso soggetti autorizzati o soluzioni di auto-custodia.
La Consob proseguirà l’attività di vigilanza e informazione al pubblico, in coordinamento con le autorità europee, per garantire un’applicazione coerente del quadro normativo e un adeguato livello di tutela degli investitori.




