L'EBA ha pubblicato le linee guida definitive sui metodi proporzionati per valutare la diversificazione del portafoglio crediti al dettaglio, in attuazione dell’art. 123, par. 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Il mandato attribuito all’EBA dal quadro prudenziale dell’Unione europea mira a specificare criteri armonizzati per individuare quando le esposizioni al dettaglio possano essere considerate parte di un numero significativo di esposizioni con caratteristiche simili, in modo tale che i rischi associati risultino sostanzialmente ridotti grazie alla diversificazione.
Come noto, ai fini dell’applicazione della ponderazione di rischio preferenziale del 75% prevista per la classe di esposizioni al dettaglio nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito, è necessario che le esposizioni ammissibili rappresentino una quota significativa di un portafoglio sufficientemente granulare.
Le linee guida introducono un quadro di riferimento armonizzato per la valutazione della granularità dei portafogli retail, assicurando al contempo un’applicazione proporzionata per gli enti di minori dimensioni.
In particolare:
quale punto di partenza, nessuna singola esposizione verso una controparte o un gruppo di clienti collegati dovrebbe superare lo 0,2% del portafoglio retail totale ammissibile;
in alternativa, è comunque consentita l’applicazione della ponderazione del 75% qualora non oltre il 10% del portafoglio crediti al dettaglio ammissibile superi la soglia dello 0,2%.
Rispetto alla proposta posta in consultazione, la soglia complessiva è stata innalzata dal 5% al 10%, recependo le osservazioni del mercato e attenuando l’impatto sugli enti di piccole e medie dimensioni, pur mantenendo adeguate salvaguardie prudenziali.
Le linee guida chiariscono inoltre il trattamento delle esposizioni al dettaglio cartolarizzate, distinguendo tra enti che agiscono in qualità di originator ed enti che operano come investitori. Per questi ultimi è prevista una deroga limitata e temporanea nei casi in cui non siano disponibili informazioni a livello di singolo debitore nei template di trasparenza applicabili, consentendo di considerare soddisfatta la condizione di diversificazione.
Il documento contribuisce a rafforzare la certezza applicativa del quadro prudenziale e a promuovere un approccio coerente e proporzionato nella valutazione della diversificazione dei portafogli retail, con impatti rilevanti sul calcolo dei requisiti patrimoniali.



