È attualmente all’esame della Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo di recepimento del c.d. Listing Act, il pacchetto normativo europeo adottato nel 2024 con l’obiettivo di rendere i mercati dei capitali dell’UE più attrattivi e di facilitare l’accesso delle PMI ai finanziamenti tramite i mercati pubblici.
Il Listing Act si compone, in particolare:
del Regolamento (UE) 2024/2809, che modifica il Regolamento Prospetto, il MAR e il MiFIR;
della Direttiva (UE) 2024/2811, che interviene sulla MiFID II e abroga la previgente Direttiva sulle quotazioni;
della Direttiva (UE) 2024/2810, in materia di azioni a voto plurimo per le società ammesse alla negoziazione su MTF.
Delega e tempistiche
Lo schema di decreto dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 13 della Legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), da esercitarsi entro il 10 luglio 2026, per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809.
Per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2811, il termine fissato dalla legge delega è il 5 giugno 2026, con scadenza della delega al 5 febbraio 2026.
Contenuto del decreto
Lo schema interviene principalmente sul TUF, recependo la Direttiva (UE) 2024/2811 e allineando la normativa nazionale alle modifiche introdotte dal Regolamento Listing Act, con particolare riguardo alla disciplina del prospetto.
In sintesi:
Articolo 1 – Ricerca in materia di investimenti e accesso ai mercati
Riorganizzazione della disciplina della ricerca in materia di investimenti, con l’introduzione del nuovo art. 21-bis TUF e il superamento di alcune previsioni dell’attuale art. 21.
Superamento del principio di unbundling, consentendo, a determinate condizioni, il pagamento congiunto dei servizi di esecuzione e ricerca.
Disciplina della ricerca sponsorizzata dall’emittente, subordinata a un codice di condotta ESMA e a poteri di vigilanza Consob.
Rafforzamento del ruolo della normativa secondaria Consob per la definizione degli aspetti tecnici e applicativi.
Modifiche alle regole di ammissione alla quotazione:
possibilità per il gestore del mercato di respingere l’ammissione se contraria all’interesse degli investitori (art. 66);
introduzione dell’art. 66.1 su requisiti di capitalizzazione (almeno 1 milione di euro) e riduzione del flottante minimo dal 25% al 10%, con rinvio alla disciplina Consob per i criteri di dettaglio.
Estensione della qualifica di mercato di crescita per PMI anche a segmenti di MTF (modifica dell’art. 69).
Articolo 2 – Adeguamento al Regolamento Prospetto
Riduzione a 7 giorni lavorativi del termine di approvazione per i prospetti “follow-on”.
Estensione a tre giorni del diritto di revoca dell’adesione a un’offerta pubblica in caso di supplemento.
Ampliamento delle materie demandate alla regolamentazione Consob in tema di obblighi informativi ed esenzioni, anche in coerenza con la nuova soglia UE di 12 milioni di euro.
Articolo 4 – Entrata in vigore
Previsione di un’applicazione differita di alcune disposizioni al 5 giugno 2026 e dell’efficacia di altre a partire dall’adozione delle misure attuative Consob.
Il provvedimento rappresenta un passaggio chiave nel processo di modernizzazione del quadro normativo italiano in materia di mercati dei capitali, con un focus specifico su semplificazione, attrattività del mercato e sostegno a PMI e mid-cap.
Link:https://www.camera.it/leg19/682?atto=378&tipoAtto=atto&idLegislatura=19&tab=



